robertobel

Nuovo Iscritto
Professionista
Salve a tutti,
2 giorni è stata accettata la proposta che ho fatto per un appartamento che si trova a Roma.
L'appartamento, un ultimo piano è stato realizzato abusivamente e successivamente sanato. La sanatoria è stata rilasciata nel 2001, il palazzo è stato costruito nel 87.
Le visure ipotecarie e catastali sono ok.
Ho letto post simili sull'argomento ed ho capito che per le costruzioni prima del 1967 non è obbligatoria. Questa è dopo il 1967 però l'immobile è un abuso sanato, mi sembra che anche il resto del palazzo non abbia il certificato però l'AI ed anche un notaio mi diceva che la metà delle case di Roma non hanno questo certificato. Ho letto anche qualcuno ha avuto prob con il mutuo.
Domani cerco di informarmi dall'amministratore del condominio.
Il 21 luglio ho il preliminare.
Quali rischi corro? Avete qualche suggerimento o consiglio?
Grazie
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Tantissime abitazioni si trovano in condizioni di non avere l'agibilità ... direi che rischi nessuno, purchè sia veramente sanato e regolare a livello di pratiche comunali... importante questo, poi se l'agibilità non c'è non è che la puoi inventare...a mio avviso prova a chiederla motivando che la sanatoria dell'appartamento l'anno fatta nel 2001 e sicuramente in regime di DPR 380, se insisti e la ottieni bene ... devi anche tenere conto che molti immobili hanno un'abitabilità (ora agibilità) per l'intero fabricato e non suddiviso perogni abitazione, pertanto possibile che non l'ha nessuno nel palazzo ...
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Condivido anche per esperienza diretta quanto scrive e consiglia Antonio:applauso: e le suggerisco però di far redigere un preliminare che la tuteli a dovere per questa situazione e per tutto il resto rivolgendosi ad un professionista del luogo in cui si trova l'immobile che l'assisterà fino al rogito.
Per l'ottenimento del'abitabilità si rivolga ad un tecnico.
Buona fortuna.
Avv. Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
l'abitabilità ti serve anche per ottenere il mutuo, pertanto alla circocrizione di apparteneza devono rilasciare copia della richiesta dell'abitabilità, che dovrai allegare alla richiesta del mutuo ciao
 

Vincenzo Visentin

Nuovo Iscritto
Per quanto concerne il certificato di agibilità, prendiamo atto che la proprietà abbia già ritirato la concessione in sanatoria e che non abbia avuto il tempo materiale per poter richiedere il succesivo certificato, resta inteso però che almeno la richiesta inoltrata all'UTE di Roma di tale certificato dovrà essere esibita in sede di stipula dell'atto preliminare di compravendita, e che lo stesso certificato dovrà essere esibito e consegnato alla data prevista per la stipula del rogito notarile.
L'agibilità è documento essenziale e pertanto deve esistere all'atto della sottoscrizione del rogito notarile.
Se l'acquirente non ha fretta di rogitare, si può tranquillamente prevedere la data del rogito notarile ad ottenimento detto certificato, ma entro una data ragionevole per entrambe le parti contraenti. Data certo di comodo anche per la proprietà che potrà godere di tutto il tempo necessario a provvedere in tempo ad inoltrare agli uffici competenti la richiesta, ed al successivo ritiro in tutta tranquillità.
Inoltre è bene evidenziare quanto i giudici della Corte Suprema hanno stabilito nella sentenza 25040/2009 "...nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse di un qualsiasi acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economica-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto. Ne consegue che la mancanza del certificato di agibilità al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore ad adempiere all'acquisto".
Oltretutto aggiungerei quali sono gli obblighi di diligenza del mediatore immobiliare nei confronti dei clienti, che si caratterizza per la particolare scrupolosità richiesta soprattutto nella fase precedente alla stipula, secondo i dettami dell'art.1176 c.c., al quale si impongono anche gli specifici obblighi di trasparenza, correttezza ed equità previsti dal Codice del Consumo quali diritti fondamentali dei consumatori D.lgs 205/06.
Vincenzo Maria Visentin
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
visentin non sarài mica parente con l'EX ministro delle finanze di circa 50 anni fa, che ha lasciato l'italia sveglia per molti notti, poi tutto si è avvievolato come tutto in Italia, ciao
 

Vincenzo Visentin

Nuovo Iscritto
Certo, secondo cugino di mio padre, e non risale a cinquanta anni addietro!!! Per tua conoscenza Bruno Visentini è stato anche A.D. della Olivetti ai tempi dell'obbligo dei registratori di cassa!!!! Hai forse qualche problema con l'Agenzia delle Entrate.....? Se fosse così continua a fare il comico, ci guadagni....!!! Buona serata.
 

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