Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cessione Contratto Locazione per Vendita Appartamento
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 222554" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Nell’ipotesi di cessione a seguito compravendita/donazione/successione di un bene locato, i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria – per insondabili logiche interne - non si incrociano. E’ per questa ragione che è consigliabile comunicare l’evento in Agenzia </span><span style="font-family: 'Verdana'">(alla faccia dell’art. 6 dello Statuto del contribuente (27/07/2000) e dell’art. 15, comma 1, della legge di stabilità (12/11/2011)</span><span style="font-family: 'Verdana'"> .</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">La cessione, a mezzo modello 69, riguarda esclusivamente il contratto di locazione, e fotografa la situazione reale determinatasi dalla cessione stessa. Ne consegue che il cedente /donante/de cuius non devono comparire sul modello 69 (come, d’altro canto, capita nel caso di un semplice subentro/sostituzione di conduttore). Al N.ORD. 1 deve comparire il soggetto dante causa dell’immobile, ossia il nuovo proprietario-locatore, e al N.ORD. 2 il soggetto ricevente avente causa, ossia il conduttore (che rimane invariato).</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">In ogni caso, è da considerare che il quadro C del modello 69 (e le relative caselle DANTI CAUSA/AVENTI CAUSA) per tale adempimento (Cessione), non va compilato dal nuovo proprietario-locatore, ma dall’ufficio preposto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Mi sono poi posta il problema della tassazione. Perché tale adempimento – sempre di cessione si tratta – è a costo zero? La ragione risiede probabilmente nel fatto che, sotto il profilo fiscale, esiste un atto a monte (atto di compravendita/donazione/successione) dove è già prevista e applicata l’imposta di registro: in altri termini, nell’ambito di un trasferimento immobiliare di un bene locato, vale il principio di alternatività tra la tassazione di registro della compravendita/donazione/successione e la tassazione della locazione, che porterebbe a concludere che non si può pagare due volte la stessa tassa afferente il medesimo bene.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 222554, member: 31598"] [FONT=Verdana]Nell’ipotesi di cessione a seguito compravendita/donazione/successione di un bene locato, i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria – per insondabili logiche interne - non si incrociano. E’ per questa ragione che è consigliabile comunicare l’evento in Agenzia [/FONT][FONT=Verdana](alla faccia dell’art. 6 dello Statuto del contribuente (27/07/2000) e dell’art. 15, comma 1, della legge di stabilità (12/11/2011)[/FONT][FONT=Verdana] .[/FONT] [FONT=Verdana]La cessione, a mezzo modello 69, riguarda esclusivamente il contratto di locazione, e fotografa la situazione reale determinatasi dalla cessione stessa. Ne consegue che il cedente /donante/de cuius non devono comparire sul modello 69 (come, d’altro canto, capita nel caso di un semplice subentro/sostituzione di conduttore). Al N.ORD. 1 deve comparire il soggetto dante causa dell’immobile, ossia il nuovo proprietario-locatore, e al N.ORD. 2 il soggetto ricevente avente causa, ossia il conduttore (che rimane invariato).[/FONT] [FONT=Verdana]In ogni caso, è da considerare che il quadro C del modello 69 (e le relative caselle DANTI CAUSA/AVENTI CAUSA) per tale adempimento (Cessione), non va compilato dal nuovo proprietario-locatore, ma dall’ufficio preposto.[/FONT] [FONT=Verdana]Mi sono poi posta il problema della tassazione. Perché tale adempimento – sempre di cessione si tratta – è a costo zero? La ragione risiede probabilmente nel fatto che, sotto il profilo fiscale, esiste un atto a monte (atto di compravendita/donazione/successione) dove è già prevista e applicata l’imposta di registro: in altri termini, nell’ambito di un trasferimento immobiliare di un bene locato, vale il principio di alternatività tra la tassazione di registro della compravendita/donazione/successione e la tassazione della locazione, che porterebbe a concludere che non si può pagare due volte la stessa tassa afferente il medesimo bene.[/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Cessione Contratto Locazione per Vendita Appartamento
Alto