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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Che documentazione serve per ottenere l'IVA agevolata al 10% ?
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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 293066" data-attributes="member: 49727"><p><a href="http://www.leggioggi.it/categorie/edilizia" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">Edilizia</span></u></a> 27 marzo 2013, 12:47</p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Ristrutturazioni edilizie: IVA al 10% ecco quando si applica</strong></span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>IVA al 10% nelle ristrutturazioni edilizie ecco quando è possibile applicarla</strong></span></p><p></p><p></p><p><img src="http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/03/mattoni.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Molti cittadini, e quindi contribuenti, si sono chiesti quando è possibile godere dell’<strong>IVA agevolata al 10%</strong> per le ristrutturazioni edilizie e quando, invece, bisogna applicare il <strong>regime ordinario al 21%</strong>. Per fugare ogni dubbio in merito ci siamo rivolti agli <strong>architetti Barbara Del Corno</strong> e <strong>Giovanna Mottura</strong>, autrici del recente volume <em><a href="http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=8412" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">Appartamenti divisibili</span></u></a></em> della collana “Lavori in Casa – Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali” pubblicato per i tipi della Maggioli Editore.</p><p>Innanzitutto è necessario effettuare una <strong>prima distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia</strong>; infatti per interventi di manutenzione , ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che permette di applicare <strong>l’IVA ridotta al 10%.</strong> Nel caso di beni di valore significativo, tuttavia, <strong>l’aliquota agevolata al 10%</strong> si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.</p><p>Vengono considerati beni di valore significativo, ad esempio, <em>gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e la rubinetteria dei bagni, gli impianti di sicurezza</em>. Per fare un esempio proprio pratico e reale supponiamo che nell’ambito di una manutenzione straordinaria di un bagno vengano spesi 10.000 euro di cui 4.000 per la prestazione lavorativa e 6.000 per l’acquisto di beni significativi (nel caso in esempio, rubinetterie e sanitari). Sui 6.000 euro di beni significativi, in questo caso, <em><strong>l’IVA agevolata al 10%</strong> si applica</em> solo su <strong>4.000 euro,</strong> cioè <em>sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi</em> (10.000 – 6.000 = 4.000).</p><p>Sul <strong>valore residuo</strong> dei sanitari e delle rubinetterie (2.000 euro), dunque, si applica <strong>l’IVA</strong> nella misura ordinaria del 21%, bisogna prestare attenzione però in quanto non <strong> tutti i materiali impiegati nei lavori di manutenzione possono usufruire del regime IVA ridotto.</strong></p><p>Non si applica <strong>l’IVA agevolata al 10%</strong> ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, l’impresa subappaltatrice deve fatturare con<strong> IVA al 21%</strong> alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con<strong> l’IVA al 10%</strong>, se ricorrono i presupposti per farlo.</p><p><strong>L’applicazione dell’IVA al 10%</strong>, senza alcuna data di scadenza, è prevista per tutti questi tipi di<strong> intervento di recupero edilizio</strong>, si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia quei beni che, nonostante siano incorporati nella costruzione, mantengono la propria individualità (ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.). <strong>L’agevolazione</strong>, quindi, spetta sia nel caso in cui l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 293066, member: 49727"] [URL='http://www.leggioggi.it/categorie/edilizia'][U][COLOR=#0066cc]Edilizia[/COLOR][/U][/URL] 27 marzo 2013, 12:47 [SIZE=6][B]Ristrutturazioni edilizie: IVA al 10% ecco quando si applica[/B][/SIZE] [SIZE=5][B]IVA al 10% nelle ristrutturazioni edilizie ecco quando è possibile applicarla[/B][/SIZE] [IMG]http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/03/mattoni.jpg[/IMG] Molti cittadini, e quindi contribuenti, si sono chiesti quando è possibile godere dell’[B]IVA agevolata al 10%[/B] per le ristrutturazioni edilizie e quando, invece, bisogna applicare il [B]regime ordinario al 21%[/B]. Per fugare ogni dubbio in merito ci siamo rivolti agli [B]architetti Barbara Del Corno[/B] e [B]Giovanna Mottura[/B], autrici del recente volume [I][URL='http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=8412'][U][COLOR=#0066cc]Appartamenti divisibili[/COLOR][/U][/URL][/I] della collana “Lavori in Casa – Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali” pubblicato per i tipi della Maggioli Editore. Innanzitutto è necessario effettuare una [B]prima distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[/B]; infatti per interventi di manutenzione , ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che permette di applicare [B]l’IVA ridotta al 10%.[/B] Nel caso di beni di valore significativo, tuttavia, [B]l’aliquota agevolata al 10%[/B] si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Vengono considerati beni di valore significativo, ad esempio, [I]gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e la rubinetteria dei bagni, gli impianti di sicurezza[/I]. Per fare un esempio proprio pratico e reale supponiamo che nell’ambito di una manutenzione straordinaria di un bagno vengano spesi 10.000 euro di cui 4.000 per la prestazione lavorativa e 6.000 per l’acquisto di beni significativi (nel caso in esempio, rubinetterie e sanitari). Sui 6.000 euro di beni significativi, in questo caso, [I][B]l’IVA agevolata al 10%[/B] si applica[/I] solo su [B]4.000 euro,[/B] cioè [I]sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi[/I] (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul [B]valore residuo[/B] dei sanitari e delle rubinetterie (2.000 euro), dunque, si applica [B]l’IVA[/B] nella misura ordinaria del 21%, bisogna prestare attenzione però in quanto non [B] tutti i materiali impiegati nei lavori di manutenzione possono usufruire del regime IVA ridotto.[/B] Non si applica [B]l’IVA agevolata al 10%[/B] ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, l’impresa subappaltatrice deve fatturare con[B] IVA al 21%[/B] alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con[B] l’IVA al 10%[/B], se ricorrono i presupposti per farlo. [B]L’applicazione dell’IVA al 10%[/B], senza alcuna data di scadenza, è prevista per tutti questi tipi di[B] intervento di recupero edilizio[/B], si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia quei beni che, nonostante siano incorporati nella costruzione, mantengono la propria individualità (ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.). [B]L’agevolazione[/B], quindi, spetta sia nel caso in cui l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue [/QUOTE]
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