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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 114351" data-attributes="member: 10285"><p>Ad integrazione la legge a cui devi fare riferimento è : Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n ° 122 l'articolo che ti interessa per precisione è </p><p>Art. 2.</p><p>Garanzia fideiussoria</p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.</p><p> Ad ogni buon conto ti allego la legge così potrai stamparla ed esibirla per buona lettura. </p><p>[ATTACH]2184[/ATTACH]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 114351, member: 10285"] Ad integrazione la legge a cui devi fare riferimento è : Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n ° 122 l'articolo che ti interessa per precisione è Art. 2. Garanzia fideiussoria 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. Ad ogni buon conto ti allego la legge così potrai stamparla ed esibirla per buona lettura. [ATTACH]2184.vB[/ATTACH] [/QUOTE]
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