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<blockquote data-quote="Sim" data-source="post: 343810" data-attributes="member: 15136"><p>alla lett. c) <span style="font-family: 'LucidaGrande'">dell'art. 18 della legge 57/2001 si dice testualmente che: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: </span></p><p>a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad <span style="font-family: 'LucidaGrande'">esclusione delle imprese di mediazione; </span></p><p>b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione <span style="font-family: 'LucidaGrande'">comunque esercitata". </span></p><p>Quindi vuol dire che un dipendente di una società, di un impresa o di un ente pubblico non può <span style="font-family: 'LucidaGrande'">svolgere professionalmente l’attività mediatoria salvo che non sia dipendente della società di mediazione. Così come non può fare l’imprenditore anche se in diverso settore o il professionista con l’iscrizione ad un albo o un ordine professionale. </span></p><p>Il legislatore del 2001 ha ribadito il principio dell'incompatibilità già espresso nella legge 3 febbraio <span style="font-family: 'LucidaGrande'">1989 n. 39 che, all’art. 5, comma 3, ribadiva con forza il fatto che “anche la semplice iscrizione ad albi, ruoli, registri e similari” portava all’incompatibilità. Con la legge 57/2001 è incompatibile non il fatto di essere iscritti ad un albo o ruolo ma svolgere l’attività per la quale è richiesta iscrizione. </span></p><p>In pratica torna in campo il concetto dell’attività principale che, per il mediatore immobiliare deve <span style="font-family: 'LucidaGrande'">esser unica.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sim, post: 343810, member: 15136"] alla lett. c) [FONT=LucidaGrande]dell'art. 18 della legge 57/2001 si dice testualmente che: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: [/FONT] a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad [FONT=LucidaGrande]esclusione delle imprese di mediazione; [/FONT] b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione [FONT=LucidaGrande]comunque esercitata". [/FONT] Quindi vuol dire che un dipendente di una società, di un impresa o di un ente pubblico non può [FONT=LucidaGrande]svolgere professionalmente l’attività mediatoria salvo che non sia dipendente della società di mediazione. Così come non può fare l’imprenditore anche se in diverso settore o il professionista con l’iscrizione ad un albo o un ordine professionale. [/FONT] Il legislatore del 2001 ha ribadito il principio dell'incompatibilità già espresso nella legge 3 febbraio [FONT=LucidaGrande]1989 n. 39 che, all’art. 5, comma 3, ribadiva con forza il fatto che “anche la semplice iscrizione ad albi, ruoli, registri e similari” portava all’incompatibilità. Con la legge 57/2001 è incompatibile non il fatto di essere iscritti ad un albo o ruolo ma svolgere l’attività per la quale è richiesta iscrizione. [/FONT] In pratica torna in campo il concetto dell’attività principale che, per il mediatore immobiliare deve [FONT=LucidaGrande]esser unica.[/FONT] [/QUOTE]
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