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<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 582026" data-attributes="member: 5961"><p><span style="color: #000000">vedi sotto</span></p><p></p><p><a href="http://www.iusinitinere.it/regime-tributario-caparra-acconto-nel-contratto-preliminare-caso-della-tassazione-della-penale-assenza-definitivo-2599" target="_blank">Il regime tributario di caparra e acconto nel contratto preliminare: il caso della tassazione della penale in assenza di definitivo - Ius in itinere</a></p><p></p><p><strong>Corte di Cassazione (sez. V tributaria, 31 maggio 2016, n. 11307)</strong>.</p><p></p><p>l<em>a Commissione regionale ha infatti condiviso la ritenuta tassabilità della caparra incassata dal contribuente, per inadempimento della parte promissaria acquirente, in ragione della sua riconosciuta “natura risarcitoria, in applicazione della disciplina tributaria prevista dall’art. 6, comma 2, e art. 67, comma 1, lett. a), del tuir”. Ha osservato infatti che<strong> l’inquadramento della clausola penale</strong> rientra pienamente nel disposto dell’art. 6, comma 2, del tuir, secondo il quale <strong>sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti”</strong>, concordando la dottrina nell’affermare che, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, la rilevanza dell’imposizione diretta della corresponsione della penale ha per base la visione civilistica della fattispecie come essenzialmente risarcitoria.»</em></p><p><em></em></p><p>Ed ancora:<em> «in seno all’incremento patrimoniale che si verifica a vantaggio della parte non inadempiente, con l’introito della penale, sono state individuate, ai fini tributari, <strong><span style="color: #ff0000">una componente risarcitoria della perdita subita</span></strong> ed <strong>una componente risarcitoria del mancato guadagno</strong>; quest’ultima “è assimilata a reddito, e quindi assoggettata ad imposizione diretta, in quanto surrogatoria del mancato reddito a causa dell’inadempimento dell’altro contraente. </em></p><p><em></em></p><p><em>Per l’individuazione di tali componenti all’interno della prestazione risarcitoria si è fatto ricorso al criterio riferito <u>all’attitudine a produrre reddito della prestazione principale rimasta ineseguita</u>. In caso affermativo, l’introito della penale viene a sua volta considerato reddito per la parte afferente a tale mancato reddito. <strong>Ne consegue che la penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell’immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell’art. 67, comma 1, tuir.”»</strong></em>.</p><p></p><p>La Corte si manifesta, quindi, <strong>a favore</strong> della soggezione della caparra ad imposizione diretta, <strong>in quanto essa rappresenterebbe il risarcimento di proventi (e cioè la prestazione principale, non adempiuta) <span style="color: #0080ff">che avrebbero costituito redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR.</span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 582026, member: 5961"] [COLOR=#000000]vedi sotto[/COLOR] [URL='http://www.iusinitinere.it/regime-tributario-caparra-acconto-nel-contratto-preliminare-caso-della-tassazione-della-penale-assenza-definitivo-2599']Il regime tributario di caparra e acconto nel contratto preliminare: il caso della tassazione della penale in assenza di definitivo - Ius in itinere[/URL] [B]Corte di Cassazione (sez. V tributaria, 31 maggio 2016, n. 11307)[/B]. l[I]a Commissione regionale ha infatti condiviso la ritenuta tassabilità della caparra incassata dal contribuente, per inadempimento della parte promissaria acquirente, in ragione della sua riconosciuta “natura risarcitoria, in applicazione della disciplina tributaria prevista dall’art. 6, comma 2, e art. 67, comma 1, lett. a), del tuir”. Ha osservato infatti che[B] l’inquadramento della clausola penale[/B] rientra pienamente nel disposto dell’art. 6, comma 2, del tuir, secondo il quale [B]sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti”[/B], concordando la dottrina nell’affermare che, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, la rilevanza dell’imposizione diretta della corresponsione della penale ha per base la visione civilistica della fattispecie come essenzialmente risarcitoria.» [/I] Ed ancora:[I] «in seno all’incremento patrimoniale che si verifica a vantaggio della parte non inadempiente, con l’introito della penale, sono state individuate, ai fini tributari, [B][COLOR=#ff0000]una componente risarcitoria della perdita subita[/COLOR][/B] ed [B]una componente risarcitoria del mancato guadagno[/B]; quest’ultima “è assimilata a reddito, e quindi assoggettata ad imposizione diretta, in quanto surrogatoria del mancato reddito a causa dell’inadempimento dell’altro contraente. Per l’individuazione di tali componenti all’interno della prestazione risarcitoria si è fatto ricorso al criterio riferito [U]all’attitudine a produrre reddito della prestazione principale rimasta ineseguita[/U]. In caso affermativo, l’introito della penale viene a sua volta considerato reddito per la parte afferente a tale mancato reddito. [B]Ne consegue che la penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell’immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell’art. 67, comma 1, tuir.”»[/B][/I]. La Corte si manifesta, quindi, [B]a favore[/B] della soggezione della caparra ad imposizione diretta, [B]in quanto essa rappresenterebbe il risarcimento di proventi (e cioè la prestazione principale, non adempiuta) [COLOR=#0080ff]che avrebbero costituito redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR.[/COLOR][/B] [/QUOTE]
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