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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 246593" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il ritinteggio dei locali a fine locazione (altro discorso è la manutenzione ordinaria durante la locazione disciplinata dall’allegato G del DM 30 dicembre 2002), in regime della legge n°431/1998, sussiste se:</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">a) le parti contrattualmente danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, che il medesimo viene consegnato tinteggiato a nuovo ovvero viene redatto un verbale di consegna in cui si precisa che l’immobile viene consegnato tinteggiato a nuovo;</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">b) nel contratto è inserita una specifica clausola nella quale il conduttore si impegna, per patto espresso, a restituire i locali a lui locati ritinteggiati a nuovo, in deroga all’art. 1590 del codice civile che, in genere, in tutti i contratti, viene riprodotto sotto questa forma: “<em>Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”.</em> Tale clausola, in deroga all’art. 1590 cod. civ., in vigenza della nuova legge n°431/1998, non costituisce più patto contrario alla legge;</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">c) nel contratto non è inserita tale specifica clausola, ma il degrado va oltre il normale deperimento d’uso della cosa locata (art. 1590 cod. civ.) causa incuria, danni procurati dal conduttore ecc.</span></p><p> </p><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Dipende dall’accordo territoriale. Il comune di Bologna, per i contratti transitori ordinari, ad esempio, stabilisce che: “<em>Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mes</em>i”.</span></p><p> </p><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Solo se l’accordo territoriale del tuo comune lo prevede. Firenze ed Udine, ad esempio, prevedono un incremento del 15% dei valori minimi e massimi della fasce di oscillazione. Trieste e Genova del 10%.</span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il contratto deve essere stipulato esclusivamente utilizzando i contratti-tipo stabiliti negli accordi locali e depositati presso ciascun comune. L’obbligo di conformazione è comunque soddisfatto anche attraverso l’utilizzo di modelli contrattuali che, sebbene non identici a quelli previsti negli accordi locali, ne rispecchino comunque il contenuto e i vincoli in tema di durata e di misura del canone.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 246593, member: 31598"] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Il ritinteggio dei locali a fine locazione (altro discorso è la manutenzione ordinaria durante la locazione disciplinata dall’allegato G del DM 30 dicembre 2002), in regime della legge n°431/1998, sussiste se:[/FONT] [FONT=Verdana]a) le parti contrattualmente danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, che il medesimo viene consegnato tinteggiato a nuovo ovvero viene redatto un verbale di consegna in cui si precisa che l’immobile viene consegnato tinteggiato a nuovo;[/FONT] [FONT=Verdana]b) nel contratto è inserita una specifica clausola nella quale il conduttore si impegna, per patto espresso, a restituire i locali a lui locati ritinteggiati a nuovo, in deroga all’art. 1590 del codice civile che, in genere, in tutti i contratti, viene riprodotto sotto questa forma: “[I]Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”.[/I] Tale clausola, in deroga all’art. 1590 cod. civ., in vigenza della nuova legge n°431/1998, non costituisce più patto contrario alla legge;[/FONT] [FONT=Verdana]c) nel contratto non è inserita tale specifica clausola, ma il degrado va oltre il normale deperimento d’uso della cosa locata (art. 1590 cod. civ.) causa incuria, danni procurati dal conduttore ecc.[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Dipende dall’accordo territoriale. Il comune di Bologna, per i contratti transitori ordinari, ad esempio, stabilisce che: “[I]Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mes[/I]i”.[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Solo se l’accordo territoriale del tuo comune lo prevede. Firenze ed Udine, ad esempio, prevedono un incremento del 15% dei valori minimi e massimi della fasce di oscillazione. Trieste e Genova del 10%.[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]Il contratto deve essere stipulato esclusivamente utilizzando i contratti-tipo stabiliti negli accordi locali e depositati presso ciascun comune. L’obbligo di conformazione è comunque soddisfatto anche attraverso l’utilizzo di modelli contrattuali che, sebbene non identici a quelli previsti negli accordi locali, ne rispecchino comunque il contenuto e i vincoli in tema di durata e di misura del canone.[/FONT] [/QUOTE]
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