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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 596798" data-attributes="member: 74968"><p>Intendo dire che vanno inserite due clausole sospensive, una a favore del compratore ed una a favore del venditore. Qui sotto trovi le due formulette prese e copiate da un contratto che ho fatto un po' di tempo fa. (tra parentesi le note relative che son di volta in volta da cancellare o sostituire con i dati). Personalmente, per la parte venditrice, preferisco la "variante".</p><p></p><p></p><p>Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE</p><p></p><p>Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno xx/xx/xx.</p><p></p><p>Paragrafo 14.2: In caso di mancata delibera nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice.</p><p></p><p>Paragrafo 14.3: Eventuale diniego da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno xx/xx/xx all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.</p><p></p><p></p><p>-----------</p><p></p><p></p><p>Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE</p><p></p><p>Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora parte venditrice, per il tramite dell’agenzia xxxx, sottoscriva un contratto preliminare di compravendita con prezzo di vendita pari ad € xxxx (stessa cifra della presente proposta) o maggiore, per l’immobile oggetto della presente proposta, con persona ente o società entro e non oltre il xx/xx/xx.</p><p></p><p>Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente.</p><p></p><p>Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx.</p><p></p><p>Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>--------------</p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE (variante)</p><p></p><p></p><p>Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’agenzia immobiliare xxxx presenti a parte venditrice, una proposta che possa perfezionarsi in contratto preliminare di compravendita relativo all’immobile in oggetto della presente proposta entro e non oltre il xx/xx/xx (3/4 giorni prima della scadenza del termine delle clausole sospensive). Detto preliminare dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo non inferiore a quello convenuto nella presente proposta, rogito notarile da sottoscrivere entro e non oltre il xx/xx/xx (stessa data della presente proposta).</p><p></p><p>Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente.</p><p></p><p>Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx.</p><p></p><p>Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 596798, member: 74968"] Intendo dire che vanno inserite due clausole sospensive, una a favore del compratore ed una a favore del venditore. Qui sotto trovi le due formulette prese e copiate da un contratto che ho fatto un po' di tempo fa. (tra parentesi le note relative che son di volta in volta da cancellare o sostituire con i dati). Personalmente, per la parte venditrice, preferisco la "variante". Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno xx/xx/xx. Paragrafo 14.2: In caso di mancata delibera nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice. Paragrafo 14.3: Eventuale diniego da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno xx/xx/xx all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta. ----------- Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora parte venditrice, per il tramite dell’agenzia xxxx, sottoscriva un contratto preliminare di compravendita con prezzo di vendita pari ad € xxxx (stessa cifra della presente proposta) o maggiore, per l’immobile oggetto della presente proposta, con persona ente o società entro e non oltre il xx/xx/xx. Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente. Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx. Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta. -------------- Art. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE VENDITRICE (variante) Paragrafo 15.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’agenzia immobiliare xxxx presenti a parte venditrice, una proposta che possa perfezionarsi in contratto preliminare di compravendita relativo all’immobile in oggetto della presente proposta entro e non oltre il xx/xx/xx (3/4 giorni prima della scadenza del termine delle clausole sospensive). Detto preliminare dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo non inferiore a quello convenuto nella presente proposta, rogito notarile da sottoscrivere entro e non oltre il xx/xx/xx (stessa data della presente proposta). Paragrafo 15.2: In caso di avveramento di quanto al paragrafo 15.1 nei termini essenziali resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte proponente. Paragrafo 15.3: Parte venditrice conferirà entro e non oltre il xx/xx/xx incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto della presente proposta all’agenzia xxxx. Tale incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: prezzo pari o superiore a quanto pattuito all’art. 3 (prezzo) della presente proposta; Durata dal xx/xx/xx al xx/xx/xx (si mette scadenza incarico 50/60 giorni dopo termine ultimo validità condizioni sospensive). Detto incarico dovrà essere stipulato presso la/il sede/ufficio dell’agenzia immobiliare xxxx. Paragrafo 15.4: Se detto conferimento d’incarico non pervenisse all’agenzia immobiliare xxxx entro i termini essenziali (vedi paragrafo 15.3) la condizione sospensiva di cui all’art. 15 della presente proposta è da considerarsi decaduta. [/QUOTE]
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