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<blockquote data-quote="Mark79" data-source="post: 422403" data-attributes="member: 55493"><p>La trascrizione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili è un'assoluta novità introdotta dall'art.3, I comma del D.l. 31 dicembre 1996, n. <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/decreto_legge_del_1996_numero_669_art._3.aspx" target="_blank"><u>669</u></a> , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/legge_del_1997_numero_30.aspx" target="_blank"><u>n.30</u></a> . Come è noto l'adempimento pubblicitario della trascrizione si attua depositando il titolo e la relativa nota presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nella cui circoscrizione si trova il bene immobile oggetto del contratto.</p><p>L'art. <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2645_bis.aspx" target="_blank"><u>2645</u></a> bis cod.civ., introdotto dalla citata disposizione, prevede al primo comma che i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) dell'art. <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2643.aspx" target="_blank"><u>2643</u></a> cod.civ., <strong>anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione</strong> , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.</p><p><strong>La trascrizione del contratto preliminare non è dunque obbligatoria</strong>: le parti sono infatti libere di stipulare un contratto preliminare in forza di <strong>semplice scrittura privata non autenticata</strong>. Quest'ultima, come tale, ai sensi dell'art. <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2657.aspx" target="_blank"><u>2657</u></a> cod.civ., non potrà essere assoggettata alla pubblicità presso la Conservatoria dei RRII. </p><p>Promittente alienante e promissario acquirente hanno tuttavia la facoltà di optare, ai fini della stipulazione in esame, per il perfezionamento della stessa tramite<strong> scrittura privata autenticata, ovvero atto notarile pubblico</strong>, rendendo in queste ipotesi la trascrizione <strong>obbligatoria a cura del notaio</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mark79, post: 422403, member: 55493"] La trascrizione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili è un'assoluta novità introdotta dall'art.3, I comma del D.l. 31 dicembre 1996, n. [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/decreto_legge_del_1996_numero_669_art._3.aspx'][U]669[/U][/URL] , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/legge_del_1997_numero_30.aspx'][U]n.30[/U][/URL] . Come è noto l'adempimento pubblicitario della trascrizione si attua depositando il titolo e la relativa nota presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nella cui circoscrizione si trova il bene immobile oggetto del contratto. L'art. [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2645_bis.aspx'][U]2645[/U][/URL] bis cod.civ., introdotto dalla citata disposizione, prevede al primo comma che i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) dell'art. [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2643.aspx'][U]2643[/U][/URL] cod.civ., [B]anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione[/B] , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. [B]La trascrizione del contratto preliminare non è dunque obbligatoria[/B]: le parti sono infatti libere di stipulare un contratto preliminare in forza di [B]semplice scrittura privata non autenticata[/B]. Quest'ultima, come tale, ai sensi dell'art. [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2657.aspx'][U]2657[/U][/URL] cod.civ., non potrà essere assoggettata alla pubblicità presso la Conservatoria dei RRII. Promittente alienante e promissario acquirente hanno tuttavia la facoltà di optare, ai fini della stipulazione in esame, per il perfezionamento della stessa tramite[B] scrittura privata autenticata, ovvero atto notarile pubblico[/B], rendendo in queste ipotesi la trascrizione [B]obbligatoria a cura del notaio[/B] [/QUOTE]
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