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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 179707" data-attributes="member: 31598"><p>La risposta, alla tua prima domanda, è affermativa. In tutti i seguenti 11 comuni (Roma, Milano, <strong>Venezia</strong>, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, i canoni dei contratti transitori sono fissati all'interno degli accordi territoriali (in assenza dell'accordo locale provvede il D.M. 10.03.2006). Non solo in essi, però: anche i tutti i comuni confinanti con gli stessi, la cui individuazione risulta complessa e caotica, probabilmente, poco chiara anche a chi ha legiferato in materia: si pensi, ad esempio, ai confini marittimi di Venezia. </p><p></p><p>Quanto alle rimanenti domande, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 431/1998, <strong>i patti considerati contrari alla legge sono quelli diretti a pretendere un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato oppure quelli volti a derogare ai limiti di durata del contratto prevista dalla legge</strong>. Nel caso di versamento del canone in misura superiore rispetto a quella realmente dovuta, il conduttore ha facoltà, con azione proponibile entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile, di richiedere al giudice del luogo in cui è sita l'unità immobiliare, la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Lo stesso dicasi se il canone pagato dal conduttore sia superiore a quello massimo stabilito dagli accordi locali per quel tipo d'immobile. <strong>Relativamente alla durata, quella prevista dalla legge prevale su quella indicata dalle parti in contratto</strong>, con la conseguenza che la prima si inserisce automaticamente nel contratto stesso in sostituzione della seconda, lasciando inalterate tutte le altre clausole del contratto conformi alla legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 179707, member: 31598"] La risposta, alla tua prima domanda, è affermativa. In tutti i seguenti 11 comuni (Roma, Milano, [B]Venezia[/B], Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, i canoni dei contratti transitori sono fissati all'interno degli accordi territoriali (in assenza dell'accordo locale provvede il D.M. 10.03.2006). Non solo in essi, però: anche i tutti i comuni confinanti con gli stessi, la cui individuazione risulta complessa e caotica, probabilmente, poco chiara anche a chi ha legiferato in materia: si pensi, ad esempio, ai confini marittimi di Venezia. Quanto alle rimanenti domande, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 431/1998, [B]i patti considerati contrari alla legge sono quelli diretti a pretendere un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato oppure quelli volti a derogare ai limiti di durata del contratto prevista dalla legge[/B]. Nel caso di versamento del canone in misura superiore rispetto a quella realmente dovuta, il conduttore ha facoltà, con azione proponibile entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile, di richiedere al giudice del luogo in cui è sita l'unità immobiliare, la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Lo stesso dicasi se il canone pagato dal conduttore sia superiore a quello massimo stabilito dagli accordi locali per quel tipo d'immobile. [B]Relativamente alla durata, quella prevista dalla legge prevale su quella indicata dalle parti in contratto[/B], con la conseguenza che la prima si inserisce automaticamente nel contratto stesso in sostituzione della seconda, lasciando inalterate tutte le altre clausole del contratto conformi alla legge. [/QUOTE]
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