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Come calcolare la provvigione del mediatore
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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 200046" data-attributes="member: 10285"><p>Grazie ... a tutti e due ... mi fate arross(t)ire <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" />... bando agli scherzi... mi rendo conto che a volte il cuore porta verso acque agitate ... ma purtroppo bisogna tener conto che ci sono leggi che regolano i rapporti tra persone, specie quelli di natura patrimoniale. Il caso in discussione, si può definire un caso da manuale e tralaltro lampante... tralasciamo il comportamento dei colleghi ( superficiale o inesperto non tocca a me definirlo ) partiamo da un primo assunto : l'art. 1755 del C.C. che recita:</p><p><em>Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.</em></p><p><em>La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.</em></p><p>questo articolo, inderogabile norma di ordine pubblico- economico<em>, </em>stabilisce in capo al mediatore il momento in cui sorge il diritto a ricevere il compenso - <strong>quando l'affare è concluso</strong><em> -</em> cioè quando la casa è stata venduta ( non rogitata ) ... notate bene che il codice civile non a caso usa il termine <strong>affare </strong>e non negozio giuridico ( che è il negozio della compravendita<em> )</em> perchè questi sono due momenti diversi , il primo... l'affare si ha nel momento in cui tizio e caio , dopo la trattativa raggiungono l'accordo e siglano il patto - <strong>tizio</strong> accetta e promette di vendere e <strong>caio</strong> accetta e promette di comprare<em>...</em> in questo preciso momento abbiamo la conclusione dell'affare... il secondo ( il negozio giuridico della compravendita ) lo iniziamo con la sottoscrizione della scrittura privata chiamata compromesso e lo perfezioniamo con il momento del rogito notarile.</p><p>Ho premesso il tutto per far sì che si comprenda un principio fondamentale che più volte è stato spiegato , non condivisibile dai più, ma purtroppo sempre tale fino a che la legge non intervenga cambiandolo ... <strong>Il mediatore se dimostra che a causa del suo intervento tizio e caio concludono ...</strong></p><p>intervento che può essere :</p><p>- aver fatto visitare la casa;</p><p>- aver dato l'informazione che c'è quella casa in vendita;</p><p>- aver detto che tizio vuole vendere la casa;</p><p>- o qualsiasi altra informazione da lui reperita, atta a consentire la messa in relazione tra venditore e compratore;</p><p>ha diritto di essere pagato, e questo non significa ( purtroppo ) che se il mediatore non instaura e/o non segue la trattativa, non si prodiga per aiutare lo svolgimento della stessa e non accompagna i clienti fino al rogito perda questo diritto... come molti giustamente pensano, tant'è vero che spesso io uso dire che l'Agenzia Immobiliare dà un servizio e che la differenza tra un sensale ed un Agente Immobiliare serio consiste proprio nel dare questo servizio ( non farlo <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/stuck_out_tongue_winking_eye.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":maligno:" title="Linguaccia con occhiolino :maligno:" data-shortname=":maligno:" /> )</p><p>servizio che comprende ... la trattativa, la visione degli atti, la consulenza, ecc.ecc. insomma traghettare in modo tranquillo i clienti fino alla sponda del rogito notarile.</p><p>Passando ora alla sentenza sù evidenziata ... purtroppo il redattore del sito si è espresso male , inducendo in errore , ma se leggete le sentenze ( una del tribunale e l'altra della Suprema Corte di Cassazione ) vi troverete enunciato lo stesso principio, e mi dispiace dirti Alex.x che queste sentenze non sono <strong>pro domo mea </strong>bensì contro di te. Ecco perchè ti consigliavo di mediare con i ragazzi dell'agenzia fin dove possibile , perchè saranno inesperti ... ma certamente questo principio lo conoscono molto bene e purtroppo lo faranno applicare anche in sede di giudizio dove vedranno soddisfatto il loro diritto.</p><p>Voglio precisare che la mia spiegazione non è a favore di casta o come volgarmente si dice: per tirare acqua al proprio mulino ... ma semplicemente l'interpretazione della legge.</p><p>P.S. per nozione generale , per mandare i messaggi in privato basta cliccare sull'avatar della persona a cui vuoi mandare il messaggio , ti apparirà un PopUp all'interno del quale troverai : " contatta in privato " , devi cliccare e si aprirà una pagina dove potrai scrivere alla persona... Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 200046, member: 10285"] Grazie ... a tutti e due ... mi fate arross(t)ire :oops:... bando agli scherzi... mi rendo conto che a volte il cuore porta verso acque agitate ... ma purtroppo bisogna tener conto che ci sono leggi che regolano i rapporti tra persone, specie quelli di natura patrimoniale. Il caso in discussione, si può definire un caso da manuale e tralaltro lampante... tralasciamo il comportamento dei colleghi ( superficiale o inesperto non tocca a me definirlo ) partiamo da un primo assunto : l'art. 1755 del C.C. che recita: [I]Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.[/I] [I]La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.[/I] questo articolo, inderogabile norma di ordine pubblico- economico[I], [/I]stabilisce in capo al mediatore il momento in cui sorge il diritto a ricevere il compenso - [B]quando l'affare è concluso[/B][I] -[/I] cioè quando la casa è stata venduta ( non rogitata ) ... notate bene che il codice civile non a caso usa il termine [B]affare [/B]e non negozio giuridico ( che è il negozio della compravendita[I] )[/I] perchè questi sono due momenti diversi , il primo... l'affare si ha nel momento in cui tizio e caio , dopo la trattativa raggiungono l'accordo e siglano il patto - [B]tizio[/B] accetta e promette di vendere e [B]caio[/B] accetta e promette di comprare[I]...[/I] in questo preciso momento abbiamo la conclusione dell'affare... il secondo ( il negozio giuridico della compravendita ) lo iniziamo con la sottoscrizione della scrittura privata chiamata compromesso e lo perfezioniamo con il momento del rogito notarile. Ho premesso il tutto per far sì che si comprenda un principio fondamentale che più volte è stato spiegato , non condivisibile dai più, ma purtroppo sempre tale fino a che la legge non intervenga cambiandolo ... [B]Il mediatore se dimostra che a causa del suo intervento tizio e caio concludono ...[/B] intervento che può essere : - aver fatto visitare la casa; - aver dato l'informazione che c'è quella casa in vendita; - aver detto che tizio vuole vendere la casa; - o qualsiasi altra informazione da lui reperita, atta a consentire la messa in relazione tra venditore e compratore; ha diritto di essere pagato, e questo non significa ( purtroppo ) che se il mediatore non instaura e/o non segue la trattativa, non si prodiga per aiutare lo svolgimento della stessa e non accompagna i clienti fino al rogito perda questo diritto... come molti giustamente pensano, tant'è vero che spesso io uso dire che l'Agenzia Immobiliare dà un servizio e che la differenza tra un sensale ed un Agente Immobiliare serio consiste proprio nel dare questo servizio ( non farlo :maligno: ) servizio che comprende ... la trattativa, la visione degli atti, la consulenza, ecc.ecc. insomma traghettare in modo tranquillo i clienti fino alla sponda del rogito notarile. Passando ora alla sentenza sù evidenziata ... purtroppo il redattore del sito si è espresso male , inducendo in errore , ma se leggete le sentenze ( una del tribunale e l'altra della Suprema Corte di Cassazione ) vi troverete enunciato lo stesso principio, e mi dispiace dirti Alex.x che queste sentenze non sono [B]pro domo mea [/B]bensì contro di te. Ecco perchè ti consigliavo di mediare con i ragazzi dell'agenzia fin dove possibile , perchè saranno inesperti ... ma certamente questo principio lo conoscono molto bene e purtroppo lo faranno applicare anche in sede di giudizio dove vedranno soddisfatto il loro diritto. Voglio precisare che la mia spiegazione non è a favore di casta o come volgarmente si dice: per tirare acqua al proprio mulino ... ma semplicemente l'interpretazione della legge. P.S. per nozione generale , per mandare i messaggi in privato basta cliccare sull'avatar della persona a cui vuoi mandare il messaggio , ti apparirà un PopUp all'interno del quale troverai : " contatta in privato " , devi cliccare e si aprirà una pagina dove potrai scrivere alla persona... Fabrizio [/QUOTE]
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