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<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 489979" data-attributes="member: 8160"><p>Grazie per l'invito [USER=9646]@ingelman[/USER] .</p><p>Hai ragione, ne avevamo parlato abbondantemente tempo fà.</p><p>E' un atto perfettamente lecito e non è portatore di alcuna frode ai danni dello Stato, come da qualcuno sussurrato.</p><p>Si tratta di una normalissima compravendita dietro prestazione.</p><p>In pratica il proprietario del bene può vendere un immobile a terzi, riservandosi il diritto dell'usufrutto vita natural durante, e gli acquirenti si obbligano per se stessi e per i loro successori a titolo universale, a provvedere, vita natural durante, all’assistenza morale e materiale della parte cedente ed in particolare a fornirle e prepararle con amorevolezza filiale il cibo, a prestarle le cure mediche e la necessaria assistenza diurna e notturna, ad effettuare le vacazioni necessarie al fine di reperirle i beni occorrenti per il soddisfacimento degli ordinari bisogni esistenziali, nonché alla pulizia della persona, del vestiario e della casa.</p><p>L’assistenza dovrà essere prestata, con piena efficacia liberatoria per la parte obbligata, anche mediante persona di loro fiducia, purchè gradita dalla parte creditrice.</p><p>Qualora l'acquirente non adempie all'obbligo assunto, la parte cedente potrà esercitare la risoluzione del contratto con richiesta di danni.</p><p>E' un atto di compravendita valido a tutti gli effetti di legge ed inattaccabile da chiunque.</p><p>Può essere risolto di fatto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, non appena la parte cedente manifesterà, anche in via stragiudiziale, la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo.</p><p>L'atto di compravendita è soggetto alle imposte di legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 489979, member: 8160"] Grazie per l'invito [USER=9646]@ingelman[/USER] . Hai ragione, ne avevamo parlato abbondantemente tempo fà. E' un atto perfettamente lecito e non è portatore di alcuna frode ai danni dello Stato, come da qualcuno sussurrato. Si tratta di una normalissima compravendita dietro prestazione. In pratica il proprietario del bene può vendere un immobile a terzi, riservandosi il diritto dell'usufrutto vita natural durante, e gli acquirenti si obbligano per se stessi e per i loro successori a titolo universale, a provvedere, vita natural durante, all’assistenza morale e materiale della parte cedente ed in particolare a fornirle e prepararle con amorevolezza filiale il cibo, a prestarle le cure mediche e la necessaria assistenza diurna e notturna, ad effettuare le vacazioni necessarie al fine di reperirle i beni occorrenti per il soddisfacimento degli ordinari bisogni esistenziali, nonché alla pulizia della persona, del vestiario e della casa. L’assistenza dovrà essere prestata, con piena efficacia liberatoria per la parte obbligata, anche mediante persona di loro fiducia, purchè gradita dalla parte creditrice. Qualora l'acquirente non adempie all'obbligo assunto, la parte cedente potrà esercitare la risoluzione del contratto con richiesta di danni. E' un atto di compravendita valido a tutti gli effetti di legge ed inattaccabile da chiunque. Può essere risolto di fatto, [B] [/B]ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, non appena la parte cedente manifesterà, anche in via stragiudiziale, la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo. L'atto di compravendita è soggetto alle imposte di legge. [/QUOTE]
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