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Come compensare con vendita con pagamento a rate sbilanciamento patrimoniale a favore di un figlio?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 490083" data-attributes="member: 8160"><p>Vorrei ricordare che in vita chiunque, non interdetto, può vendere a chicchessia il proprio patrimonio senza dover tener conto a nessuno.</p><p>Al contrario nella donazione va tenuta in massima considerazione la quota legittima. </p><p>Come ho scritto nel precedente post, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e demandata solo ed esclusivamente al cedente.</p><p>Non può essere impugnato da nessun'altro e, lo ripeto: ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo.</p><p>E' a tutti gli effetti un acquisto senza passaggio di denari.</p><p>Certo, le imposte vanno pagate, ma se prima casa, si equivalgono a quelle di una donazione.</p><p>E' una formula che viene adoperata per "bilanciare" precedenti "entusiasmi" da parte dei genitori nei confronti di un figlio o qualcuno di essi ed è una formula ampiamente suggerita da tutti i notai in presenza di sbilanciamenti effettuati sulla divisione dei patrimoni.</p><p>Questa particolare "prestazione" esula dal contenuto dell’obbligo alimentare di cui all’articolo 433 del Codice Civile, per il quale sono tenuti nella loro qualità di figli dei coniugi. </p><p>In questa maniera si evitano tutti i "falsi" passaggi di denaro che , stante la tracciabilità possono dare adito a donazione sommersa e quindi di facile impugnazione.</p><p></p><p></p><p></p><p>Concordo aggiungendo di prospettare al notaio anche questa compravendita con obbligo di prestazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 490083, member: 8160"] Vorrei ricordare che in vita chiunque, non interdetto, può vendere a chicchessia il proprio patrimonio senza dover tener conto a nessuno. Al contrario nella donazione va tenuta in massima considerazione la quota legittima. Come ho scritto nel precedente post, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e demandata solo ed esclusivamente al cedente. Non può essere impugnato da nessun'altro e, lo ripeto: ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo. E' a tutti gli effetti un acquisto senza passaggio di denari. Certo, le imposte vanno pagate, ma se prima casa, si equivalgono a quelle di una donazione. E' una formula che viene adoperata per "bilanciare" precedenti "entusiasmi" da parte dei genitori nei confronti di un figlio o qualcuno di essi ed è una formula ampiamente suggerita da tutti i notai in presenza di sbilanciamenti effettuati sulla divisione dei patrimoni. Questa particolare "prestazione" esula dal contenuto dell’obbligo alimentare di cui all’articolo 433 del Codice Civile, per il quale sono tenuti nella loro qualità di figli dei coniugi. In questa maniera si evitano tutti i "falsi" passaggi di denaro che , stante la tracciabilità possono dare adito a donazione sommersa e quindi di facile impugnazione. Concordo aggiungendo di prospettare al notaio anche questa compravendita con obbligo di prestazione. [/QUOTE]
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