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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Come comportarsi per i termini di disdetta in caso di morte del conduttore?
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Testo
<blockquote data-quote="Id0" data-source="post: 24710"><p>Francesca ti stai confondendo.</p><p></p><p>parere mio:</p><p></p><p>Lui è l'AI, che ha fatto locare un appartamento.</p><p>Il de cuius è il conduttore (non il proprietario), il proprietario vuole essere tutelato il più possibile.</p><p>Se gli eredi erano conviventi (o la compagna-moglie-compaagno che sia convinvente la momento dell morte)saranno legati anche a quel contratto e per mandare disdetta (se vorranno) dovranno dare sei mesi. Se non lo erano (conviventi) il contratto si estingue per il venir meno di una delle parti. Ai fini della successione del contratto di locazione, credo che sia necessario poter provare l'abituale convivenza addirittura, non basta ad esempio esserci andati ad abitare nell'ultimo periodo pre-morte, magari per assisterlo. Una sentenza mi pare lo spieghi (Cass. 16/3/1995, n. 3074)</p><p></p><p>Prima della 392/78 in caso di morte del conduttore gli eredi potevano dare disdetta secondo l'Art. 1614.</p><p></p><p>oramai abrogat e ssostituito dagli artt. artt. 6 e 37 della legge sopra esposta.</p><p>Quindi, nella fattispecie, se non conviventi: nulla devono, se lo sono il contratto continua senza interruzioni, per succesione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Id0, post: 24710"] Francesca ti stai confondendo. parere mio: Lui è l'AI, che ha fatto locare un appartamento. Il de cuius è il conduttore (non il proprietario), il proprietario vuole essere tutelato il più possibile. Se gli eredi erano conviventi (o la compagna-moglie-compaagno che sia convinvente la momento dell morte)saranno legati anche a quel contratto e per mandare disdetta (se vorranno) dovranno dare sei mesi. Se non lo erano (conviventi) il contratto si estingue per il venir meno di una delle parti. Ai fini della successione del contratto di locazione, credo che sia necessario poter provare l'abituale convivenza addirittura, non basta ad esempio esserci andati ad abitare nell'ultimo periodo pre-morte, magari per assisterlo. Una sentenza mi pare lo spieghi (Cass. 16/3/1995, n. 3074) Prima della 392/78 in caso di morte del conduttore gli eredi potevano dare disdetta secondo l'Art. 1614. oramai abrogat e ssostituito dagli artt. artt. 6 e 37 della legge sopra esposta. Quindi, nella fattispecie, se non conviventi: nulla devono, se lo sono il contratto continua senza interruzioni, per succesione. [/QUOTE]
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