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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 52062" data-attributes="member: 776"><p>"<em>si parla di risoluzione per inadempimento quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, venendo meno alla regola giuridica di antica memoria "pacta sunt servanda". Condizione per richiedere la risoluzione per inadempimento è quindi il mancato o inesatto o tardivo adempimento della prestazione imputabile al debitore.</em></p><p><em>Il legislatore disciplina due figure:</em></p><p><em>la risoluzione giudiziale, che scioglie il contratto a seguito di una sentenza costitutiva; </em></p><p><em>la risoluzione di diritto, che scioglie il contratto automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dal legislatore negli articoli 1454 c.c. (diffida ad adempiere), 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale). </em></p><p><em>Perciò, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro potrà scegliere tra due possibilità pratiche:</em></p><p><em></em></p><p><em>chiedere l'adempimento del contratto in maniera coattiva. </em></p><p><em>chiedere la risoluzione del contratto (per inadempimento, appunto). </em></p><p><em>fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453, 1° comma, c.c.).</em></p><p><em></em></p><p><em>Presupposto basilare, inoltre, per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto è che l'inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).</em></p><p><em></em></p><p><em>L'altro contraente non potrà, tuttavia, chiedere l'adempimento del contratto se prima ne aveva chiesto la risoluzione, mentre sarà per lui possibile domandare la risoluzione anche se prima aveva promosso giudizio per ottenere l'adempimento.</em></p><p><em>La sinallagmaticità dei contratti a prestazioni corrispettive è tale che ciascuno dei contraenti può comunque rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere, contemporaneamente, la propria prestazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1460 c.c."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 52062, member: 776"] "[I]si parla di risoluzione per inadempimento quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, venendo meno alla regola giuridica di antica memoria "pacta sunt servanda". Condizione per richiedere la risoluzione per inadempimento è quindi il mancato o inesatto o tardivo adempimento della prestazione imputabile al debitore. Il legislatore disciplina due figure: la risoluzione giudiziale, che scioglie il contratto a seguito di una sentenza costitutiva; la risoluzione di diritto, che scioglie il contratto automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dal legislatore negli articoli 1454 c.c. (diffida ad adempiere), 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale). Perciò, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro potrà scegliere tra due possibilità pratiche: chiedere l'adempimento del contratto in maniera coattiva. chiedere la risoluzione del contratto (per inadempimento, appunto). fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453, 1° comma, c.c.). Presupposto basilare, inoltre, per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto è che l'inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.). L'altro contraente non potrà, tuttavia, chiedere l'adempimento del contratto se prima ne aveva chiesto la risoluzione, mentre sarà per lui possibile domandare la risoluzione anche se prima aveva promosso giudizio per ottenere l'adempimento. La sinallagmaticità dei contratti a prestazioni corrispettive è tale che ciascuno dei contraenti può comunque rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere, contemporaneamente, la propria prestazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1460 c.c."[/I] [/QUOTE]
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