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<blockquote data-quote="brina82" data-source="post: 632260" data-attributes="member: 51516"><p>Ragazzi visto che parliamo di condoni, proprio in questi giorni mi capita il seguente caso: una parte dell'immobile non ha titolo edilizio (costruito alla fine degli anni '60), mentre per un'altra parte (ampliamento rispetto al costruito iniziale) fu fatta la domanda di condono edilizio, nel 1986, coi bollettini pagati regolarmente; i precedenti proprietari, nel 1986, hanno chiesto il condono solamente su questa parte diciamo "ampliata", credendo che quella precedente avesse titolo, cosa che invece non ci torna...</p><p></p><p>Dal momento che tale immobile è/sarà oggetto di esecuzione immobiliare, sarà possibile sanare coi famosi 120gg dal decreto di trasferimento, attraverso il condono edilizio del 2003, essendo le ragioni del credito antecedenti all'ultimo condono edilizio (contratto di mutuo del 2000).</p><p></p><p>Ora, non essendo esperto di condoni, ho chiesto tutte le info possibili all'Ufficio tecnico, e in pratica il risultato è che per la parte che va col condono del 1985 tutto ok, si può sanare (ed essendo il condono ancora aperto, non contano i 120gg, logicamente); della parte risalente agli anni '60, invece, se ne può sanare solamente una porzione, visto che essendo considerato un "ampliamento", non è possibile superare una certa cubatura (condono 2003).</p><p></p><p>Cosa succede per la porzione insanabile? Se non la si può demolire, allora "passa" tramite l'art. 34 secondo comma, ma ci saranno i problemi per ottenere l'agibilità...</p><p></p><p>Io ad esempio credevo che se la cubatura da sanare superasse il limite, non ti avrebbero autorizzato proprio il condono... Così come credevo che per perfezionare una pratica con un secondo condono, doveva anche esser chiuso il primo condono...</p><p></p><p>E invece pare che così non è, quindi perché stupirsi se, nel caso di questa discussione, il secondo piano è stato condonato ed il primo no? Mi pare che i Comuni facciano un po' come gli pare!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="brina82, post: 632260, member: 51516"] Ragazzi visto che parliamo di condoni, proprio in questi giorni mi capita il seguente caso: una parte dell'immobile non ha titolo edilizio (costruito alla fine degli anni '60), mentre per un'altra parte (ampliamento rispetto al costruito iniziale) fu fatta la domanda di condono edilizio, nel 1986, coi bollettini pagati regolarmente; i precedenti proprietari, nel 1986, hanno chiesto il condono solamente su questa parte diciamo "ampliata", credendo che quella precedente avesse titolo, cosa che invece non ci torna... Dal momento che tale immobile è/sarà oggetto di esecuzione immobiliare, sarà possibile sanare coi famosi 120gg dal decreto di trasferimento, attraverso il condono edilizio del 2003, essendo le ragioni del credito antecedenti all'ultimo condono edilizio (contratto di mutuo del 2000). Ora, non essendo esperto di condoni, ho chiesto tutte le info possibili all'Ufficio tecnico, e in pratica il risultato è che per la parte che va col condono del 1985 tutto ok, si può sanare (ed essendo il condono ancora aperto, non contano i 120gg, logicamente); della parte risalente agli anni '60, invece, se ne può sanare solamente una porzione, visto che essendo considerato un "ampliamento", non è possibile superare una certa cubatura (condono 2003). Cosa succede per la porzione insanabile? Se non la si può demolire, allora "passa" tramite l'art. 34 secondo comma, ma ci saranno i problemi per ottenere l'agibilità... Io ad esempio credevo che se la cubatura da sanare superasse il limite, non ti avrebbero autorizzato proprio il condono... Così come credevo che per perfezionare una pratica con un secondo condono, doveva anche esser chiuso il primo condono... E invece pare che così non è, quindi perché stupirsi se, nel caso di questa discussione, il secondo piano è stato condonato ed il primo no? Mi pare che i Comuni facciano un po' come gli pare! [/QUOTE]
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