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<blockquote data-quote="Irene1" data-source="post: 245396" data-attributes="member: 22370"><p><span style="font-family: 'verdana'"><span style="font-size: 12px">L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito indicazioni in ordine alle modalità di controllo sugli atti di <strong> cessione d'azienda</strong>, ed in particolare sul calcolo dell'avviamento. In base ad una comunicazione di servizio, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha individuato un sorta di filtro volto a selezionare gli atti di cessione di azienda da assoggettare a valutazione. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'">Il documento precisa la formula in base alla quale considerare corretta o meno la determinazione del <strong> valore dell'avviamento</strong>, con la conseguenza che, almeno potenzialmente, ove tale formula venisse applicata preventivamente agli atti di cessione di azienda dovrebbero evitarsi il contenzioso, peraltro frequente, in ordine alla congruità del valore indicato.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'">La metodologia si basa sulla <strong> percentuale di redditività</strong> applicata alla <strong> media dei ricavi </strong> accertati o in mancanza, dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli <strong> ultimi tre</strong> periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, <strong> moltiplicato per tre</strong>. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'verdana'"><span style="font-size: 12px">La percentuale di redditività non può essere inferiore al <strong> rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi</strong> accertati o in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'verdana'"><span style="font-size: 12px">Preciso che quanto sopra non è farina del mio sacco</span></span><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-family: 'verdana'"><span style="font-size: 12px"> è un copia incolla dell'articolo.</span></span><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Irene1, post: 245396, member: 22370"] [FONT=verdana][SIZE=3]L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito indicazioni in ordine alle modalità di controllo sugli atti di [B] cessione d'azienda[/B], ed in particolare sul calcolo dell'avviamento. In base ad una comunicazione di servizio, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha individuato un sorta di filtro volto a selezionare gli atti di cessione di azienda da assoggettare a valutazione. [/SIZE][/FONT] [SIZE=3][FONT=verdana]Il documento precisa la formula in base alla quale considerare corretta o meno la determinazione del [B] valore dell'avviamento[/B], con la conseguenza che, almeno potenzialmente, ove tale formula venisse applicata preventivamente agli atti di cessione di azienda dovrebbero evitarsi il contenzioso, peraltro frequente, in ordine alla congruità del valore indicato.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana]La metodologia si basa sulla [B] percentuale di redditività[/B] applicata alla [B] media dei ricavi [/B] accertati o in mancanza, dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli [B] ultimi tre[/B] periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, [B] moltiplicato per tre[/B]. [/FONT][/SIZE] [FONT=verdana][SIZE=3]La percentuale di redditività non può essere inferiore al [B] rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi[/B] accertati o in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.[/SIZE][/FONT] [FONT=verdana][SIZE=3]Preciso che quanto sopra non è farina del mio sacco[/SIZE][/FONT][SIZE=2][FONT=Arial][FONT=verdana][SIZE=3] è un copia incolla dell'articolo.[/SIZE][/FONT]:D [/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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