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<blockquote data-quote="Sarah333" data-source="post: 96331" data-attributes="member: 3685"><p>Non cè moltissimo da aggiungere a quanto detto da roberto e vavy. Aggiungo solo questa spiegazione:</p><p></p><p>Trascorsi 10 anni dalla morte del donante puoi stare tranquilla perchè non può più essere esperita dopo tale termine alcuna azione di riduzione, e di conseguenza nessuna azione di restituzione può essere esperita in quanto consequenziale alla prima.</p><p></p><p>Trascorsi 20 anni dalla trascrizione perchè a prescindere dal fatto che il donante sia ancora in vita o sia deceduto, </p><p>se non vi è stata entro i 20 anni dalla data di trascrizione della donazione opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non può più essere esperita e quindi in questo caso non vi è più alcun rischio,neppure minimo, per l'acquirente.</p><p>Tuttavia l'azione di riduzione può ancora essere esercitata nei confronti del donatario, quello che non può più essere effettuata è l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.</p><p></p><p>In ogni caso il patrimonio del terzo,anzi..l'azione di restituzione verrà esperita solo se il patrimonio del donatario non sia sufficiente a compensare il credito vantato con l'azione di riduzione<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sarah333, post: 96331, member: 3685"] Non cè moltissimo da aggiungere a quanto detto da roberto e vavy. Aggiungo solo questa spiegazione: Trascorsi 10 anni dalla morte del donante puoi stare tranquilla perchè non può più essere esperita dopo tale termine alcuna azione di riduzione, e di conseguenza nessuna azione di restituzione può essere esperita in quanto consequenziale alla prima. Trascorsi 20 anni dalla trascrizione perchè a prescindere dal fatto che il donante sia ancora in vita o sia deceduto, se non vi è stata entro i 20 anni dalla data di trascrizione della donazione opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non può più essere esperita e quindi in questo caso non vi è più alcun rischio,neppure minimo, per l'acquirente. Tuttavia l'azione di riduzione può ancora essere esercitata nei confronti del donatario, quello che non può più essere effettuata è l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti. In ogni caso il patrimonio del terzo,anzi..l'azione di restituzione verrà esperita solo se il patrimonio del donatario non sia sufficiente a compensare il credito vantato con l'azione di riduzione;) [/QUOTE]
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