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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 317108" data-attributes="member: 40225"><p>L'unica cosa che puoi fare è cercare una prova dei pagamenti in nero e registrare un contratto in cedolare secca a canone pari al triplo della rendita catastale. Paga con assegno adducendo la scusa di non avere con te contanti e il bancomat ti è stato clonato.</p><p>Per chi invece ti ha assicurato che non può mandarti via ricordo l'articolo 1809 del codice civile che regolano i comodati d'uso:</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><strong>Art. 1809 Restituzione</strong></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><u>Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata</u>.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p>Se quindi lo zio dovesse dimostrare, ad esempio per ristrutturare la casa in cui vive, di avere necessità di riprendere possesso dell'appartamento saresti costretta a lasciarlo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 317108, member: 40225"] L'unica cosa che puoi fare è cercare una prova dei pagamenti in nero e registrare un contratto in cedolare secca a canone pari al triplo della rendita catastale. Paga con assegno adducendo la scusa di non avere con te contanti e il bancomat ti è stato clonato. Per chi invece ti ha assicurato che non può mandarti via ricordo l'articolo 1809 del codice civile che regolano i comodati d'uso: [FONT=Verdana][SIZE=3][FONT=Verdana][B]Art. 1809 Restituzione[/B] Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. [U]Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata[/U].[/FONT][/SIZE][/FONT] Se quindi lo zio dovesse dimostrare, ad esempio per ristrutturare la casa in cui vive, di avere necessità di riprendere possesso dell'appartamento saresti costretta a lasciarlo. [/QUOTE]
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