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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 180992" data-attributes="member: 31598"><p>Un ottimo riepilogo sintetico è stato fatto da studiopci al #30. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/clap.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":applauso:" title="Applauso :applauso:" data-shortname=":applauso:" /> Provo anch'io, oggidì, a cimentarmi nell'ardua impresa....<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /></p><p> </p><p>Con sintesi ardita, si potrebbe dire che l'obbligo rimane solo per coloro che esercitano attività di impresa (non persone fisiche), ma vediamo, nel dettaglio, cosa dispongono le norme in materia.</p><p></p><p></p><p><strong>Locazioni</strong></p><p></p><p></p><p>Il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011 prevede (con decorrenza dal 7 aprile 2011) che la registrazione del contratto di locazione "<em>assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n°59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191</em>": pertanto <strong>la comunicazione di cessione di fabbricato - nei confronti di cittadini italiani e di cittadini appartenenti all'Unione europea - non è più necessaria per tutti i contratti di locazione abitativa registrati</strong> a norma del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n°131 (è il vecchio testo unico sull'imposta di registro) o per i quali sia esercitata l'opzione della cedolare secca. Nonostante il citato comma 3 dell'art. 3 assorba qualsiasi altro obbligo di comunicazione in caso di locazione di un immobile (ma anche in caso di comodato - l'art. 12, infatti, disponeva quanto segue: "<em>...chiunque ceda la proprietà o il godimento o a <strong>qualunque altro titolo</strong> consenta [...]</em>"), si precisa, tuttavia, che taluni uffici di P.S., continuano ad applicare - limitatamente ai comodati (registrati o meno) - la disciplina dell'art. 12, D.L. n°59/1978, ossia:</p><p></p><p>a) comodato a cittadini italiani/cittadini UE, se inferiore a giorni 30 = non bisogna fare alcunché.</p><p></p><p>b) comodato a cittadini italiani/cittadini UE se superiore a giorni 30 = bisogna presentare la comunicazione di cessione di fabbricato.</p><p></p><p>Non pare, invece, si possano esonerare dall'obligo della comunicazione le locazioni ad uso commerciale, considerato che:</p><p></p><p>1) l'articolo 12 del D.Lgs. 21 marzo 1978, n°12 - a quanto mi consta - non è stato ancora abrogato.</p><p></p><p>2) l'articolo 3 del D.Lgs 23/2011 si riferisce alle sole locazioni abitative.</p><p></p><p>In questo senso è anche la nota del Ministero dell'Interno 31 maggio 2011, n°557, che, dopo aver "<em>premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni...</em>", ha chiarito che "<em>ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.Lgs 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni</em>": pertanto, se il cedente non è una persona fisica, ma, ad esempio, una società, quest'ultima sarà tenuta a presentare la comunicazione di cessione di fabbricato in Questura.</p><p></p><p><u>Cittadini extracomunitari</u></p><p></p><p>Per la locazione a stranieri extracomunitari è, invece, necessario , ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 286/1998, che riguarda la disciplina dell'immigrazione, darne comunicazione scritta, entro 48 ore , all'autorità locale di P.S. tramite la cosiddetta "<em>Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero</em>" (il fac-simile lo trovate in rete)- che ricordo, non per essere pignola - essere comunicazione diversa dalla "<em>Comunicazione di cessione di fabbricato</em>", soggetta, invece, all'art. 12, D.L. n°59/1978.</p><p></p><p></p><p><strong>Compravendite</strong></p><p></p><p>Più precisamente la legge 106 del 12 luglio 2011 (conversione in legge del decreto n°70/2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato anche alle compravendite di immobili, disponendo che la registrazione dei contratti di <strong>trasferimento aventi oggetto immobili</strong> (ad esempio, le compravendite) o comunque diritti immobiliari, assorbe l'obbligo di denuncia all'autorità locale di P.S. Tale norma, pertanto, si applica non solo agli immobili ad uso abitativo, ma anche a quelli ad uso diverso.</p><p></p><p>A questo punto resta da vedere se/come/quando le autorità di P.S. (Questure/Commissariati/Municipi) si adegueranno al disposto normativo.</p><p></p><p></p><p>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 180992, member: 31598"] Un ottimo riepilogo sintetico è stato fatto da studiopci al #30. :clap: Provo anch'io, oggidì, a cimentarmi nell'ardua impresa....:roll: Con sintesi ardita, si potrebbe dire che l'obbligo rimane solo per coloro che esercitano attività di impresa (non persone fisiche), ma vediamo, nel dettaglio, cosa dispongono le norme in materia. [B]Locazioni[/B] Il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011 prevede (con decorrenza dal 7 aprile 2011) che la registrazione del contratto di locazione "[I]assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n°59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191[/I]": pertanto [B]la comunicazione di cessione di fabbricato - nei confronti di cittadini italiani e di cittadini appartenenti all'Unione europea - non è più necessaria per tutti i contratti di locazione abitativa registrati[/B] a norma del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n°131 (è il vecchio testo unico sull'imposta di registro) o per i quali sia esercitata l'opzione della cedolare secca. Nonostante il citato comma 3 dell'art. 3 assorba qualsiasi altro obbligo di comunicazione in caso di locazione di un immobile (ma anche in caso di comodato - l'art. 12, infatti, disponeva quanto segue: "[I]...chiunque ceda la proprietà o il godimento o a [B]qualunque altro titolo[/B] consenta [...][/I]"), si precisa, tuttavia, che taluni uffici di P.S., continuano ad applicare - limitatamente ai comodati (registrati o meno) - la disciplina dell'art. 12, D.L. n°59/1978, ossia: a) comodato a cittadini italiani/cittadini UE, se inferiore a giorni 30 = non bisogna fare alcunché. b) comodato a cittadini italiani/cittadini UE se superiore a giorni 30 = bisogna presentare la comunicazione di cessione di fabbricato. Non pare, invece, si possano esonerare dall'obligo della comunicazione le locazioni ad uso commerciale, considerato che: 1) l'articolo 12 del D.Lgs. 21 marzo 1978, n°12 - a quanto mi consta - non è stato ancora abrogato. 2) l'articolo 3 del D.Lgs 23/2011 si riferisce alle sole locazioni abitative. In questo senso è anche la nota del Ministero dell'Interno 31 maggio 2011, n°557, che, dopo aver "[I]premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni...[/I]", ha chiarito che "[I]ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.Lgs 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni[/I]": pertanto, se il cedente non è una persona fisica, ma, ad esempio, una società, quest'ultima sarà tenuta a presentare la comunicazione di cessione di fabbricato in Questura. [U]Cittadini extracomunitari[/U] Per la locazione a stranieri extracomunitari è, invece, necessario , ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 286/1998, che riguarda la disciplina dell'immigrazione, darne comunicazione scritta, entro 48 ore , all'autorità locale di P.S. tramite la cosiddetta "[I]Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino straniero[/I]" (il fac-simile lo trovate in rete)- che ricordo, non per essere pignola - essere comunicazione diversa dalla "[I]Comunicazione di cessione di fabbricato[/I]", soggetta, invece, all'art. 12, D.L. n°59/1978. [B]Compravendite[/B] Più precisamente la legge 106 del 12 luglio 2011 (conversione in legge del decreto n°70/2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato anche alle compravendite di immobili, disponendo che la registrazione dei contratti di [B]trasferimento aventi oggetto immobili[/B] (ad esempio, le compravendite) o comunque diritti immobiliari, assorbe l'obbligo di denuncia all'autorità locale di P.S. Tale norma, pertanto, si applica non solo agli immobili ad uso abitativo, ma anche a quelli ad uso diverso. A questo punto resta da vedere se/come/quando le autorità di P.S. (Questure/Commissariati/Municipi) si adegueranno al disposto normativo. . [/QUOTE]
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