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Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 185876" data-attributes="member: 822"><p>Sentenza della Cassazione sulla prova della simulazione di compravendita tra padre e figlio</p><p></p><p>news</p><p></p><p>Con sentenza n. 22030 del 2 settembre 2008, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato, in un più ampio e articolato contesto di questioni successorie e processuali, la ricorrente casistica della compravendita tra padre e figlio.A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’azione di simulazione attivata da un coerede per dimostrare che la compravendita dissimulava una donazione, valida quanto al requisito della forma, è ammessa senza limiti probatori.In particolare, nella fattispecie esaminata, il coerede agiva quale legittimario chiedendo la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in favore di altro coerede.Dato che l’azione mirava alla tutela di un proprio diritto, l’attore è stato considerato terzo rispetto agli atti impugnati. In base a tale profilo è, perciò, ammessa, senza limiti, la prova per presunzioni così come previsto per la prova testimoniale dall’art. 1417 c.c..Il giudice di merito, secondo la Corte di Cassazione, aveva compiutamente utilizzato e valutato una serie di elementi indiziari che gli avevano consentito di giungere alla conclusione che il figlio non aveva pagato il prezzo della compravendita.L’accertamento di fatto era stato, inoltre, svolto con motivazione congrua, priva di vizi logici e immune dalle censure sollevate.Il ricorrente, ha affermato la Corte, si era limitato a prospettare una diversa valutazione, allo stesso più favorevole, degli elementi indiziari acquisiti trascurando di considerare che l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, sul ricorso alle presunzioni e la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, normativamente richiesti per poter apprezzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata e logica motivazione nella sentenza.</p><p></p><p>In base a questa sentenza ( almeno io la interpreto' cosi' ) vi conviene svolgere tutto in maniera dimostrabile onde evitare che si possa impugnare la compravendita. </p><p>E' da fare con molta attenzione<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 185876, member: 822"] Sentenza della Cassazione sulla prova della simulazione di compravendita tra padre e figlio news Con sentenza n. 22030 del 2 settembre 2008, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato, in un più ampio e articolato contesto di questioni successorie e processuali, la ricorrente casistica della compravendita tra padre e figlio.A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’azione di simulazione attivata da un coerede per dimostrare che la compravendita dissimulava una donazione, valida quanto al requisito della forma, è ammessa senza limiti probatori.In particolare, nella fattispecie esaminata, il coerede agiva quale legittimario chiedendo la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in favore di altro coerede.Dato che l’azione mirava alla tutela di un proprio diritto, l’attore è stato considerato terzo rispetto agli atti impugnati. In base a tale profilo è, perciò, ammessa, senza limiti, la prova per presunzioni così come previsto per la prova testimoniale dall’art. 1417 c.c..Il giudice di merito, secondo la Corte di Cassazione, aveva compiutamente utilizzato e valutato una serie di elementi indiziari che gli avevano consentito di giungere alla conclusione che il figlio non aveva pagato il prezzo della compravendita.L’accertamento di fatto era stato, inoltre, svolto con motivazione congrua, priva di vizi logici e immune dalle censure sollevate.Il ricorrente, ha affermato la Corte, si era limitato a prospettare una diversa valutazione, allo stesso più favorevole, degli elementi indiziari acquisiti trascurando di considerare che l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, sul ricorso alle presunzioni e la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, normativamente richiesti per poter apprezzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata e logica motivazione nella sentenza. In base a questa sentenza ( almeno io la interpreto' cosi' ) vi conviene svolgere tutto in maniera dimostrabile onde evitare che si possa impugnare la compravendita. E' da fare con molta attenzione;) [/QUOTE]
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