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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Compravendita: novità in arrivo: obbligo di deposito del prezzo di acquisto presso il notaio
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 353920" data-attributes="member: 31598"><p>L’attuale versione della legge di Stabilità (in discussione a partire da questa settimana alla Camera) prevede che chi vende un immobile non riceva più il prezzo da chi acquista quando firma il contratto di compravendita davanti al notaio: a pagare sarà il notaio stesso che riceverà il denaro dall’acquirente e lo terrà depositato su un conto corrente appositamente dedicato (impignorabile, con patrimonio separato da quello personale e familiare) su cui confluiranno anche tutte le somme dovute ad onorari, rimborsi spese e tributi per i quali il notaio è tenuto ad effettuare il versamento in qualità di sostituto d’imposta, nonché qualsiasi somma di denaro affidata in deposito al notaio o da lui ricevuta per pagare le imposte sulle successioni) fino alla trascrizione del contratto nei Registri immobiliari. Tale obbligo dovrebbe scattare solo per valori superiori a € 100.000,00. Rimangono esclusi tutti gli importi versati prima del contratto definitivo (contratto preliminare, tra il compromesso e il rogito ecc.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 353920, member: 31598"] L’attuale versione della legge di Stabilità (in discussione a partire da questa settimana alla Camera) prevede che chi vende un immobile non riceva più il prezzo da chi acquista quando firma il contratto di compravendita davanti al notaio: a pagare sarà il notaio stesso che riceverà il denaro dall’acquirente e lo terrà depositato su un conto corrente appositamente dedicato (impignorabile, con patrimonio separato da quello personale e familiare) su cui confluiranno anche tutte le somme dovute ad onorari, rimborsi spese e tributi per i quali il notaio è tenuto ad effettuare il versamento in qualità di sostituto d’imposta, nonché qualsiasi somma di denaro affidata in deposito al notaio o da lui ricevuta per pagare le imposte sulle successioni) fino alla trascrizione del contratto nei Registri immobiliari. Tale obbligo dovrebbe scattare solo per valori superiori a € 100.000,00. Rimangono esclusi tutti gli importi versati prima del contratto definitivo (contratto preliminare, tra il compromesso e il rogito ecc.). [/QUOTE]
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