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Compravendita- proposta di acquisto immobile viziata secondo me da false dichiarazioni venditore
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Testo
<blockquote data-quote="Natalia Vincitrice" data-source="post: 337547" data-attributes="member: 33880"><p>Tale immobile non può essere oggetto di compravendita in quanto l'oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. In questo caso l'oggetto è illecito, cioè per l'oggetto si ha l'immobile con un abuso non sanato.</p><p>Inoltre in questo caso siamo in pesenza di vizi della cosa.</p><p>La garanzia per vizi è prevista dall'art. 1490 C.C. che afferma che il venditore è tenuto a garantire "che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".</p><p>I vizi sono rilevanti quando:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">non sono conosciuti dal compratore;</li> <li data-xf-list-type="ul">non sono facilmente riconoscibili eccezion fatta per il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi;</li> <li data-xf-list-type="ul">sono materiali e preesistenti alla vendita.</li> </ul><p>Nel caso di vizi rilevati il compratore le azioni a tutela del compratore sono:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">l'azione redibitoria (finalizzata alla restituzione della cosa e del prezzo versato)</li> <li data-xf-list-type="ul">l'azione estimatoria con la quale si ottiene la diminuzione del prezzo in proporzione al ridotto valore della cosa.</li> </ul><p></p><p> </p><p>Tu hai tutte le ragioni, ma se non riesci ad ottenere la caparra versata, rivolgiti ad un avvocato, che facilmente ti farà ottenere il tuo e se possibile, potrai richiedere risarcimento dei danni. In più, le spese di giustizia le pagherà il venditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Natalia Vincitrice, post: 337547, member: 33880"] Tale immobile non può essere oggetto di compravendita in quanto l'oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. In questo caso l'oggetto è illecito, cioè per l'oggetto si ha l'immobile con un abuso non sanato. Inoltre in questo caso siamo in pesenza di vizi della cosa. La garanzia per vizi è prevista dall'art. 1490 C.C. che afferma che il venditore è tenuto a garantire "che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". I vizi sono rilevanti quando: [LIST] [*]non sono conosciuti dal compratore; [*]non sono facilmente riconoscibili eccezion fatta per il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi; [*]sono materiali e preesistenti alla vendita. [/LIST] Nel caso di vizi rilevati il compratore le azioni a tutela del compratore sono: [LIST] [*]l'azione redibitoria (finalizzata alla restituzione della cosa e del prezzo versato) [*]l'azione estimatoria con la quale si ottiene la diminuzione del prezzo in proporzione al ridotto valore della cosa. [/LIST] Tu hai tutte le ragioni, ma se non riesci ad ottenere la caparra versata, rivolgiti ad un avvocato, che facilmente ti farà ottenere il tuo e se possibile, potrai richiedere risarcimento dei danni. In più, le spese di giustizia le pagherà il venditore. [/QUOTE]
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