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Testo
<blockquote data-quote="marcellogall" data-source="post: 279118"><p>E' stato detto più volte che un genitore può, finchè è in vita, disporre del suo patrimonio come vuole.</p><p>Non serve ai fini pratici la firma dell'altro figlio. La rinuncia all'eredità non può essere esercitata prima del decesso del de cuius.</p><p>Solo successivamente al suo decesso gli eredi legittimi possono esercitare i loro diritti qualora potessero dimostrare, come nel caso prospettato, che il pagamento</p><p>effettuato dal figlio per l'acquisto dell'immobile è stato fatto con soldi stessi del padre. Naturalmente la vendita non potrà essere impugnata se il figlio dimostrerà che i soldi sono suoi e non del padre.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcellogall, post: 279118"] E' stato detto più volte che un genitore può, finchè è in vita, disporre del suo patrimonio come vuole. Non serve ai fini pratici la firma dell'altro figlio. La rinuncia all'eredità non può essere esercitata prima del decesso del de cuius. Solo successivamente al suo decesso gli eredi legittimi possono esercitare i loro diritti qualora potessero dimostrare, come nel caso prospettato, che il pagamento effettuato dal figlio per l'acquisto dell'immobile è stato fatto con soldi stessi del padre. Naturalmente la vendita non potrà essere impugnata se il figlio dimostrerà che i soldi sono suoi e non del padre. [/QUOTE]
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