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Compro casa da persona che vende entro i cinque anni
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<blockquote data-quote="ciofo73" data-source="post: 175161" data-attributes="member: 37318"><p>Salve a tutti,</p><p>ho posto il quesito direttamente all' ADE ed ecco la risposta:</p><p>Testo richiesta informazioni:</p><p>Salve,io dovrei acquistare un appartamento che il venditore ha comperato meno di 5 anni fa´;..Ho letto che se lui ri-acquista un immobile entro 12 mesi non paghera´le imposte,ma se lui non dovesse riacquistare entro i 12 mesi dovro´pagare io le sue imposte come nuovo proprietario dell'immobile?grazie </p><p></p><p></p><p>Testo risposta:</p><p>Gentile Contribuente, come previsto dal comma 4 della nota II-bis) della Tariffa Parte 1 art.1 del DPR N.131/86 (T.U.REGISTRO) : "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In conclusione, nel caso di rivendita dell'immobile infraquinquennale senza "riacquisto" entro l'anno di un altro immobile da adibire a prima casa, la decadenza dal beneficio è totale e a pagare imposta e sanzioni è solo il dichiarante. Sull'argomento è utile la consultazione della Circ. del 12/08/2005 n. 38 (in particolare par.5 -Decadenza). La normativa e prassi citate sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.it</a> nella Sezione "Normativa e prassi - Motore di ricerca della normativa- Documentazione economica e finanziaria". Distinti saluti</p><p>Quindi da questa risposta si deduce che ha pagare e´unicamente chi vende e non chi acquista!!<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/clap.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":applauso:" title="Applauso :applauso:" data-shortname=":applauso:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/clap.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":applauso:" title="Applauso :applauso:" data-shortname=":applauso:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ciofo73, post: 175161, member: 37318"] Salve a tutti, ho posto il quesito direttamente all' ADE ed ecco la risposta: Testo richiesta informazioni: Salve,io dovrei acquistare un appartamento che il venditore ha comperato meno di 5 anni fa´;..Ho letto che se lui ri-acquista un immobile entro 12 mesi non paghera´le imposte,ma se lui non dovesse riacquistare entro i 12 mesi dovro´pagare io le sue imposte come nuovo proprietario dell'immobile?grazie Testo risposta: Gentile Contribuente, come previsto dal comma 4 della nota II-bis) della Tariffa Parte 1 art.1 del DPR N.131/86 (T.U.REGISTRO) : "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In conclusione, nel caso di rivendita dell'immobile infraquinquennale senza "riacquisto" entro l'anno di un altro immobile da adibire a prima casa, la decadenza dal beneficio è totale e a pagare imposta e sanzioni è solo il dichiarante. Sull'argomento è utile la consultazione della Circ. del 12/08/2005 n. 38 (in particolare par.5 -Decadenza). La normativa e prassi citate sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [url]www.agenziaentrate.gov.it[/url] nella Sezione "Normativa e prassi - Motore di ricerca della normativa- Documentazione economica e finanziaria". Distinti saluti Quindi da questa risposta si deduce che ha pagare e´unicamente chi vende e non chi acquista!!:clap::clap: [/QUOTE]
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