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Compro casa la divido come si calcola la plusvalenza?
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Testo
<blockquote data-quote="Agenzia Castello" data-source="post: 519341" data-attributes="member: 44427"><p>Il sistema ordinario di tassazione</p><p>Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili </p><p>acquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenenti </p><p>alla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote IRPEF (la </p><p>plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730). </p><p>In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla </p><p>determinazione del suo reddito imponibile ai fini IRPEF.</p><p>Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile):</p><p> gli immobili pervenuti per successione o usucapione</p><p> quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, </p><p>sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo </p><p>d’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)</p><p> le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto </p><p>(o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o </p><p>dei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il </p><p>secondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Agenzia Castello, post: 519341, member: 44427"] Il sistema ordinario di tassazione Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote IRPEF (la plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730). In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla determinazione del suo reddito imponibile ai fini IRPEF. Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile): gli immobili pervenuti per successione o usucapione quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo d’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante) le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione. [/QUOTE]
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