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<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 333515" data-attributes="member: 52418"><p>Articolo 2 comma 1 dlgs 122/2005</p><p>"1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia."</p><p> </p><p>Tieni presente che questo non garantisce che rientrerai in possesso dei tuoi soldi. Bisognerà vedere qual'e' la reale situazione finanziaria del costruttore.</p><p>Mai fidarsi delle assicurazioni di terzi che possono avere interessi non proprio coincidenti con i propri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 333515, member: 52418"] Articolo 2 comma 1 dlgs 122/2005 "1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia." Tieni presente che questo non garantisce che rientrerai in possesso dei tuoi soldi. Bisognerà vedere qual'e' la reale situazione finanziaria del costruttore. Mai fidarsi delle assicurazioni di terzi che possono avere interessi non proprio coincidenti con i propri. [/QUOTE]
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