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Testo
<blockquote data-quote="Abakab" data-source="post: 333517"><p>Si l'articolo sotto parla chiaro, oltre alla decorrenza dei termini concordati in sede di preliminare .. inadempiente due volte.</p><p> </p><p><em><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">L' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 122/2005 secondo cui “All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento...” é volto a tutelare il promissario acquirente permettendo il recupero delle somme versate fino alla stipula del contratto definitivo per il caso di inadempimento o stato di crisi del promittente venditore. </span></span></span></span></span></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Abakab, post: 333517"] Si l'articolo sotto parla chiaro, oltre alla decorrenza dei termini concordati in sede di preliminare .. inadempiente due volte. [I][SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Verdana]L' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 122/2005 secondo cui “All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento...” é volto a tutelare il promissario acquirente permettendo il recupero delle somme versate fino alla stipula del contratto definitivo per il caso di inadempimento o stato di crisi del promittente venditore. [/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [/QUOTE]
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