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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Comunicazione cessione fabbricato
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 345687" data-attributes="member: 31598"><p>La risposta è affermativa. Se il cessionario è un soggetto extracomunitario, occorre presentare la <em>Comunicazione di ospitalità </em>all’autorità di P.S. Tale obbligo sussiste indipendentemente:</p><p></p><p><em>a) </em>dal cedente (persona fisica o impresa);</p><p></p><p><em>b)</em> dalla tipologia del fabbricato (abitativo, commerciale, industriale ecc.);</p><p></p><p><em>c)</em> dall’uso a cui risulta destinato (uso appartamento, uso negozio, uso ufficio, uso deposito ecc.);</p><p></p><p><em>d) </em>dall’opzione o meno per la cedolare secca (che riguarda locazioni di immobili ad uso abitativo).</p><p></p><p>Secondo l’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998, tutt’ora in vigore, i soggetti obbligati sono tutti coloro che concedono l’ospitalità o l’alloggio o cedono la proprietà o il godimento (affitto, comodato ecc.) di un bene immobile (rustico o urbano) ad uno straniero/apolide. La norma in commento non riguarda solo i contratti ad uso abitativo: a conferma di ciò, nella sezione IMMOBILE CEDUTO OD IN CUI LO STRANIERO E’ OSPITATO/ALLOGGIA (in alcuni modelli sezione FABBRICATO), deve essere indicato – come già nel modello <em>Cessione di fabbricato - </em>l’uso a cui è adibito il fabbricato (uso appartamento, uso negozio, uso magazzino ecc.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 345687, member: 31598"] La risposta è affermativa. Se il cessionario è un soggetto extracomunitario, occorre presentare la [I]Comunicazione di ospitalità [/I]all’autorità di P.S. Tale obbligo sussiste indipendentemente: [I]a) [/I]dal cedente (persona fisica o impresa); [I]b)[/I] dalla tipologia del fabbricato (abitativo, commerciale, industriale ecc.); [I]c)[/I] dall’uso a cui risulta destinato (uso appartamento, uso negozio, uso ufficio, uso deposito ecc.); [I]d) [/I]dall’opzione o meno per la cedolare secca (che riguarda locazioni di immobili ad uso abitativo). Secondo l’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998, tutt’ora in vigore, i soggetti obbligati sono tutti coloro che concedono l’ospitalità o l’alloggio o cedono la proprietà o il godimento (affitto, comodato ecc.) di un bene immobile (rustico o urbano) ad uno straniero/apolide. La norma in commento non riguarda solo i contratti ad uso abitativo: a conferma di ciò, nella sezione IMMOBILE CEDUTO OD IN CUI LO STRANIERO E’ OSPITATO/ALLOGGIA (in alcuni modelli sezione FABBRICATO), deve essere indicato – come già nel modello [I]Cessione di fabbricato - [/I]l’uso a cui è adibito il fabbricato (uso appartamento, uso negozio, uso magazzino ecc.). [/QUOTE]
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