osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Un imprenditore che dà in locazione ad uso non abitativo(locale deposito-C2-piano scantinato) ad un extracomunitario(cinese) è tenuto alla comunicazione di ospitalità?
 

studiopci

Membro Storico
Salve, la comunicazione di ospitalità è obbligatoria ( secondo D.lgs. n. 286/98 ) solo per l'uso abitativo, resta la comunicazione di cessione fabbricato che dovrebbe essere assorbita dalla registrazione del contratto, ma dovrebbe essere obbligatoria per gli stranieri . Fabrizio
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:stretta_di_mano:Ti ringrazio e condivido, ma per uso non abitativo, e locatore imprenditore soggetto IVA, è o non è obbligatorio?
 

studiopci

Membro Storico
La comunicazione di cessione fabbricato resta obbligatoria ( secondo il T.U. Immigrazione ) quando il conduttore è cittadino extra comunitario. Fabrizio
 

studiopci

Membro Storico
Io invece sto entrando in confusione. Qual'e' la differenza tra comunicazione di ospitalita' e cessione fabbricato ?
In sintesi, la comunicazione di ospitalità è per gli stranieri e/ o apolidi a cui viene ceduto un immobile ( ad uso gratuito o meno ) ai fini abitativi. ( questa obbligatoria e non assorbita dalla registrazione del contratto )
La comunicazione di cessione fabbricato ( assorbita dall'adempimento della registrazione del contratto ) è invece da farsi obbligatoriamente per i cittadini extra Comunità Europea nel caso di cessione ad uso non residenziale.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Un imprenditore che dà in locazione ad uso non abitativo(locale deposito-C2-piano scantinato) ad un extracomunitario(cinese) è tenuto alla comunicazione di ospitalità?

La risposta è affermativa. Se il cessionario è un soggetto extracomunitario, occorre presentare la Comunicazione di ospitalità all’autorità di P.S. Tale obbligo sussiste indipendentemente:

a) dal cedente (persona fisica o impresa);

b) dalla tipologia del fabbricato (abitativo, commerciale, industriale ecc.);

c) dall’uso a cui risulta destinato (uso appartamento, uso negozio, uso ufficio, uso deposito ecc.);

d) dall’opzione o meno per la cedolare secca (che riguarda locazioni di immobili ad uso abitativo).

Secondo l’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998, tutt’ora in vigore, i soggetti obbligati sono tutti coloro che concedono l’ospitalità o l’alloggio o cedono la proprietà o il godimento (affitto, comodato ecc.) di un bene immobile (rustico o urbano) ad uno straniero/apolide. La norma in commento non riguarda solo i contratti ad uso abitativo: a conferma di ciò, nella sezione IMMOBILE CEDUTO OD IN CUI LO STRANIERO E’ OSPITATO/ALLOGGIA (in alcuni modelli sezione FABBRICATO), deve essere indicato – come già nel modello Cessione di fabbricato - l’uso a cui è adibito il fabbricato (uso appartamento, uso negozio, uso magazzino ecc.).
 

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