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Concedere prelazione agraria ai confinanti coltivatori diretti
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Testo
<blockquote data-quote="Giampiero" data-source="post: 39331" data-attributes="member: 1144"><p>L’art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71); soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc. ) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc. Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica ( Cass. SS.UU. n.25.3.88). Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).</p><p>Per reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti, oltre che chiedere ai diretti interessati puoi rivolgerti alle CCIAA, alle organizzazioni sindacali, di categoria, all'INPS (per le ditte ed i pensionati coltivatori diretti). Sarà difficile nella pratica ottenere notizie certe anche in relazione alla tutella della privacy da parte di associazioni ed INPS</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giampiero, post: 39331, member: 1144"] L’art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71); soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc. ) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc. Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica ( Cass. SS.UU. n.25.3.88). Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85). Per reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti, oltre che chiedere ai diretti interessati puoi rivolgerti alle CCIAA, alle organizzazioni sindacali, di categoria, all'INPS (per le ditte ed i pensionati coltivatori diretti). Sarà difficile nella pratica ottenere notizie certe anche in relazione alla tutella della privacy da parte di associazioni ed INPS [/QUOTE]
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