duecuori

Membro Junior
Buongiorno a tutti:fiore:

Volevo rivolgere una domanda a un esperto che mi possa aiutare a sciogliere un dubbio.
Mio padre vuole vendere un suo appezzamento di terreno agricolo (non edificabile) ad un confinante coltivatore diretto, il quale ne abbisogna per sanare un manufatto abusivo edificato sul proprio terreno.
Considerato che questo signore è l'unico confinante proprietario coltivatore diretto in quanto gli altri confinanti sono proprietari dei rispettivi terreni ma non sono coltivatori diretti, mio padre e questo signore possono recarsi direttamente dal notaio per stipulare l'atto di compravendita, o devono comunque intercorrere i 30 giorni previsti dalla legge affinchè gli altri confinanti coltivatori diretti( che appunto non esistono) possano esercitare il diritto di riscatto?
Anticipatamente ringrazio:)
 
S

smoker

Ospite
Essere coltivatori diretti è una delle condizioni che deve avere un soggetto affinchè possa avanzare un diritto di prelazione sulla vendita del fondo. Venuto meno questo presupposto la prelazione non sussite, quindi tuo padre può vendere all' unico coltivatore diretto, proprietario del fondo, contiguo a quello del tuo genitore.
Saluti

Smoker
 

duecuori

Membro Junior
Salve Smoker,
innanzitutto desidero ringraziarla della cortese risposta.:confuso:
Volevo solo aggiungere che mio padre ha chiesto direttamente ai confinanti se fossero coltivatori diretti e anche se fossero interessati al terreno, giusto per capire le loro intenzioni. Loro hanno detto di non essere nè coltivatori diretti nè interessati.
Mio padre, per essere certo che non siano coltivatori diretti, presso chi dovrebbe andare ad informarsi?
Grazie ancora!
 

Giampiero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ti consiglio di verificare che non ci siano coltivatori diretti che conducono in affitto i fondi confinanti. Il diritto di prelazione del conduttore coltivatore diretto prevale su quello del proprietario del fondo che anche se coltivatore diretto non lo coltiva.
 

duecuori

Membro Junior
Salve Giampiero,
e grazie anche a lei della gentile risposta.
Se non ho capito male, il diritto di prelazione esiste anche a vantaggio degli affittuari coltivatori diretti dei fondi contigui? E' necessario, nel caso, che siano affittuari minimo da quanto tempo?
Da quanto mi risulta, i fondi contigui sono sì coltivati dai rispettivi proprietari, però questi hanno affermato di non essere coltivatori diretti. Anche mio padre, in realtà, coltiva 'per hobby' l'appezzamento di terreno perchè ricevuto in eredità, ma non è coltivatore diretto.
Dove potremmo reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti?

P.S. Non so se sia un dettaglio più o meno significativo, ma fa differenza se l'intestatario del manufatto abusivo è diverso dall'intestatario del terreno confinante con quello della mia famiglia?
 

Giampiero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L’art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71); soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc. ) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc. Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica ( Cass. SS.UU. n.25.3.88). Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).
Per reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti, oltre che chiedere ai diretti interessati puoi rivolgerti alle CCIAA, alle organizzazioni sindacali, di categoria, all'INPS (per le ditte ed i pensionati coltivatori diretti). Sarà difficile nella pratica ottenere notizie certe anche in relazione alla tutella della privacy da parte di associazioni ed INPS
 

duecuori

Membro Junior
Ancora grazie del prezioso aiuto Giampiero!
Se non ho interpretato male l'articolo che mi ha postato, lì si parla di affittuario da almeno 2 anni del fondo che si vuole mettere in vendita...non parla di affittuari dei fondi contigui.
E mio padre non ha mai affittato il suo terreno a nessuno, quindi su questo possiamo stare tranquilli.

Circa la questione privacy, in effetti mi pare strano che agli Uffici in questione diano notizie su altre persone, ed è per questo che mio padre ha chiesto ai diretti interessati.
Ora, sarà che sono io ingenua, ma perchè mai avrebbero dovuto mentire dicendo di non essere coltivatori diretti mentre magari lo sono?:shock:
Mio padre invece vorrebbe dormire sonni più tranquilli ed informarsi:sorrisone:
 
S

smoker

Ospite
La prelazione in capo all' affittuario si verifica solamente nel caso in cui il proprietario decidesse di vendere il fondo concesso in affitto da almeno due anni.
Se tuo padre vuole dormire sonni tranquilli fagli notificare, attraverso ufficiale giudiziario, atto con il quale informa i confinanti delle condizioni di vendita e della possibiltà di acquistarlo a dette condizioni, la cd denuntiatio.
Se cerci nel forum, in discussione analoga a questa, di qualche settimana addietro, troverai uno schema di denuntiatio.
Saluti

Smoker
 

duecuori

Membro Junior
Grazie ancora Smoker,
e mi scuso del ritardo della mia risposta ma ho avuto modo di vedere la sua risposta solo ora.
La procedura che lei mi consiglia pone senz'altro al riparo da qualsivoglia bega, però se questi confinanti mi hanno assicurato di non essere coltivatori diretti( a che pro negarlo se non fosse così?:confuso:)in realtà la denuntiatio potrebbe pure essere omessa senza incorrere in problemi legali, no?
Tra l'altro c'è un ulteriore questione: il terreno in questione dovrebbe essere acquistato per sanare una costruzione abusiva, e mi chiedevo se occorresse a questo punto anche un certificato di destinazione urbanistica.
Nel caso, è onere del venditore o del compratore acquisirlo per perfezionare l'atto di vendita?
Deve farsi una semplice richiesta al Comune?
Grazie di tutto
 

lami

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve, credo che il certificato di destinazionre urbanistica sia comunque necessario per il rogito, a prescindere dalla sanatoria della costruzione abusiva.
L'onere è del venditore, il documento si richiede presso l'ufficio tecnico del comune dal proprietario o da altro avente però delega scritta con fotocopia di documento di identità del delegante.
 

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