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Testo
<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 319183" data-attributes="member: 49317"><p>Cerco di rispondere alle tue domande:</p><p> </p><p>1) si deve considerare che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate).</p><p>Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.</p><p>Entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni.</p><p>Pertanto la risposta è si. Anche se l'errore è stato fatto in buona fede siete passibili di sanzioni. Per quantificarle bisognerebbe conoscere i dati sui quali avete versato l’Imposta e quelli sui quali avreste dovuto effettuarli. Nel sito dell’Agenzia delle Entrate troverai quanto necessario al calcolo e a sanare la situazione alla voce "ravvedimento operoso".</p><p> </p><p>2) L’atto di donazione è un contratto di trasferimento <em>inter vivos</em> senza corrispettivo ed è soggetto alle norme vigenti in materia di trasferimenti immobiliari, pertanto il notaio è obbligato a verificare la regolarità di quanto trasferisce. Ne consegue che dovrete mettere in regola l’immobile e poi procedere con gli atti. Tra l’altro se ipotizzaste di donare tacendo il problema e sanare successivamente nel momento in cui il beneficiato agisse per sanare l’irregolarità le parti sarebbero sanzionabili per le eventuali dichiarazioni mendaci in atto pubblico e il notaio per mancato controllo.</p><p> </p><p>3) civilisticamente non ci sono preclusioni a dichiarare pertinenziale il posto auto alla quota di tua competenza dell'abitazione principale.</p><p> </p><p>4) non ci sono ostacoli a un acquisto a titolo oneroso tra parenti. Tieni presente che il notaio dovrà inserire in atto la modalità di pagamento e questa potrebbe essere: tramite assegno non trasferibile, bonifico o riconoscimento di debito con esenzione di iscrizione ipotecaria.</p><p>In un secondo momento i tuoi genitori potrebbero anche rinunciare al credito con una remissione di debito effettuata, se la somma è significativa e in dipendenza della forma di pagamento adottata, in forma solenne. Ciò eviterebbe i problemi di commerciabilità del posto auto.</p><p> </p><p> </p><p>5) La pertinenzialità di destinazione non comporta nessuna “unione” dei beni che conservano la loro autonomia. Pertanto potreste vendere l’appartamento e tenervi il posto auto, oppure vendere il posto auto e tenervi l’appartamento o infine vendere tutti e due allo stesso soggetto o a soggetti differenti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 319183, member: 49317"] Cerco di rispondere alle tue domande: 1) si deve considerare che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate). Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni. Pertanto la risposta è si. Anche se l'errore è stato fatto in buona fede siete passibili di sanzioni. Per quantificarle bisognerebbe conoscere i dati sui quali avete versato l’Imposta e quelli sui quali avreste dovuto effettuarli. Nel sito dell’Agenzia delle Entrate troverai quanto necessario al calcolo e a sanare la situazione alla voce "ravvedimento operoso". 2) L’atto di donazione è un contratto di trasferimento [I]inter vivos[/I] senza corrispettivo ed è soggetto alle norme vigenti in materia di trasferimenti immobiliari, pertanto il notaio è obbligato a verificare la regolarità di quanto trasferisce. Ne consegue che dovrete mettere in regola l’immobile e poi procedere con gli atti. Tra l’altro se ipotizzaste di donare tacendo il problema e sanare successivamente nel momento in cui il beneficiato agisse per sanare l’irregolarità le parti sarebbero sanzionabili per le eventuali dichiarazioni mendaci in atto pubblico e il notaio per mancato controllo. 3) civilisticamente non ci sono preclusioni a dichiarare pertinenziale il posto auto alla quota di tua competenza dell'abitazione principale. 4) non ci sono ostacoli a un acquisto a titolo oneroso tra parenti. Tieni presente che il notaio dovrà inserire in atto la modalità di pagamento e questa potrebbe essere: tramite assegno non trasferibile, bonifico o riconoscimento di debito con esenzione di iscrizione ipotecaria. In un secondo momento i tuoi genitori potrebbero anche rinunciare al credito con una remissione di debito effettuata, se la somma è significativa e in dipendenza della forma di pagamento adottata, in forma solenne. Ciò eviterebbe i problemi di commerciabilità del posto auto. 5) La pertinenzialità di destinazione non comporta nessuna “unione” dei beni che conservano la loro autonomia. Pertanto potreste vendere l’appartamento e tenervi il posto auto, oppure vendere il posto auto e tenervi l’appartamento o infine vendere tutti e due allo stesso soggetto o a soggetti differenti [/QUOTE]
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