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Conferimento di incarico o di mandato? Un errore comune
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Testo
<blockquote data-quote="Massimo Chimienti" data-source="post: 195759" data-attributes="member: 12159"><p>Buongiorno a tutti, vorrei sottoporre all’attenzione di tutti una questione di sicuro interesse.</p><p></p><p>Spessissimo si sente parlare, con riferimento al rapporto che lega il venditore e l’acquirente all’agente immobiliare di <strong>incarico</strong> e di <strong>mandato</strong>. </p><p></p><p>Quale delle due affermazioni è corretta? </p><p></p><p>Il mandato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1703 c.c. è il contratto<em> “col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti per conto di un’altra”</em>. </p><p>Ciò comporta che il mandatario è responsabile nei confronti del mandante e tale tipo di responsabilità ha natura contrattuale. </p><p></p><p>Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, invece, la responsabilità del mediatore <strong>ha natura extracontrattuale</strong> e viene definita da “<em>contatto sociale</em>” che si concretizza ogniqualvolta il fatto illecito sia posto in essere da un soggetto che, onde poter esercitare una determinata professione, deve possedere requisiti formali ed abilitativi, come nel caso di specie in cui è prevista l’iscrizione ad un apposito ruolo, e deve esercitare la propria attività a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche. </p><p></p><p>La mediazione “tipica” di cui all’art. 1754 c.c., comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un’attività di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare. </p><p>Tale attività è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell’affare stesso, in quanto in tal caso il c.d., mediatore - mandatario non avrebbe più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandante.</p><p></p><p>In conclusione, poichè l’agente immobiliare non conclude un’affare per conto di un’altro soggetto ma mette in contatto due soggetti al fine di far loro concludere un’affare, è corretto parlare di conferimento di incarico e non di mandato.</p><p></p><p>Buon lavoro a tutti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Massimo Chimienti, post: 195759, member: 12159"] Buongiorno a tutti, vorrei sottoporre all’attenzione di tutti una questione di sicuro interesse. Spessissimo si sente parlare, con riferimento al rapporto che lega il venditore e l’acquirente all’agente immobiliare di [B]incarico[/B] e di [B]mandato[/B]. Quale delle due affermazioni è corretta? Il mandato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1703 c.c. è il contratto[I] “col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti per conto di un’altra”[/I]. Ciò comporta che il mandatario è responsabile nei confronti del mandante e tale tipo di responsabilità ha natura contrattuale. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, invece, la responsabilità del mediatore [B]ha natura extracontrattuale[/B] e viene definita da “[I]contatto sociale[/I]” che si concretizza ogniqualvolta il fatto illecito sia posto in essere da un soggetto che, onde poter esercitare una determinata professione, deve possedere requisiti formali ed abilitativi, come nel caso di specie in cui è prevista l’iscrizione ad un apposito ruolo, e deve esercitare la propria attività a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche. La mediazione “tipica” di cui all’art. 1754 c.c., comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un’attività di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare. Tale attività è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell’affare stesso, in quanto in tal caso il c.d., mediatore - mandatario non avrebbe più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandante. In conclusione, poichè l’agente immobiliare non conclude un’affare per conto di un’altro soggetto ma mette in contatto due soggetti al fine di far loro concludere un’affare, è corretto parlare di conferimento di incarico e non di mandato. Buon lavoro a tutti. [/QUOTE]
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