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Conformità Catastale - locale commerciale - obbligo di variazione
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Testo
<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 66306" data-attributes="member: 12923"><p>dal punto di vista della conformità edilizia è un problema che puoi risolvere abbastanza facilmente. </p><p>premesso che dovrai incaricare un tecnico i riferimenti normativi sono quelli del DPR 380/01 come modificato dall'art. 5 della legge 73/2010 e cioè:</p><p>art. 6 comma 2: </p><p style="margin-left: 20px">Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:</p> <p style="margin-left: 20px"><p style="margin-left: 20px">a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;</p> </p><p></p><p style="margin-left: 20px">comma 7:La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.</p> <p style="margin-left: 20px"></p><p></p><p>questo però ti comporterà l'obbligo di effettuare anche la variazione catastale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 66306, member: 12923"] dal punto di vista della conformità edilizia è un problema che puoi risolvere abbastanza facilmente. premesso che dovrai incaricare un tecnico i riferimenti normativi sono quelli del DPR 380/01 come modificato dall'art. 5 della legge 73/2010 e cioè: art. 6 comma 2: [INDENT]Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:[/INDENT] [INDENT][INDENT]a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;[/INDENT][/INDENT] [INDENT]comma 7:La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. [/INDENT] questo però ti comporterà l'obbligo di effettuare anche la variazione catastale [/QUOTE]
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