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Testo
<blockquote data-quote="studio gottardi" data-source="post: 321311" data-attributes="member: 52036"><p>Scusate ma non c'entra nulla quello che dice l'art. 6 del 37/08, visto che parla di locali ad uso abitativo (lo si può leggere benissimo sul riporto di bastimento) mentre qui si tratta di un attività commerciale con obbligo di progetto in quanto i centri estetici sono equiparati a studi medici di tipo 0 ovvero con apparecchi elettromedicali o elettromedicali ad uso estetico senza parti applicate direttamente sul paziente o di tipo 1 se si hanno parti applicate direttamente sul cliente.</p><p>Quindi prima di tutto dipende da come è stato fatto il contratto di locazione perchè se il locatore lo ha dato come appartamento e roberta lo ha trasformato in attività tutte le spese sono a carico suo ivi compreso il progetto (spero per lei che lo abbia fatto) nel caso il locatore lo abbia affittato indicando già l'uso commerciale dell'immobile allora è il locaotre che avrebbe dovuto dare l'impianto a norma, vi sono alcune sentenza della cassazione in merito ad alcune problematiche tra cui la non concessione delle autorizzaioni che qui vi riporto:</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">a)</span><strong><span style="color: #141414">l’obbligo del locatore si limita alla consegna di un immobile che presenti le qualità giuridiche idonee per l’uso convenuto</span></strong><span style="color: #141414">, senza che ciò comporti anche l’onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste per l’esercizio della specifica attività richiesta dal conduttore </span><a href="http://www.leoneassociati.com/eventi-news.asp?idc=8" target="_blank"><span style="color: #949494"><span style="color: blue">(Cass. 25 gennaio 2011, n° 1735)</span></span></a><span style="color: #141414">;</span></span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">b) <strong>sussiste</strong>, invece, <strong>la responsabilità</strong> del locatore nei confronti del conduttore <strong>per il mancato rilascio di specifiche autorizzazioni quando la destinazione particolare dell’immobile abbia formato oggetto di specifica pattuizione contrattuale</strong>, vale a dire di un preciso obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento del bene in rapporto all’uso che si è convenuto (Cass. 27 marzo 2009, n° 7550);</span></span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">c) la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità dell’immobile sotto il profilo edilizio e, in particolare, della sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore, sempre che il conduttore non sia stato adeguatamente e preventivamente informato della situazione di fatto e che l’abbia consapevolmente accettata nello stato in cui risultava al momento della consegna </span><a href="http://avvrenatodisa.wordpress.com/2011/07/04/corte-di-cassazione-iii-sezione-sentenza-n-12286-del-762011-in-tema-di-locazione-di-immobili-la-mancanza-delle-concessioni-amministrative-o-delle-autorizzazioni-costituisce-inadempimento-del-lo/" target="_blank"><span style="color: #949494"><span style="color: blue">(Cass. 7 giugno 2011, n° 12286)</span></span></a><span style="color: #141414">: pertanto, </span><strong><span style="color: #141414">non è affetta da nullità una clausola in cui il locatore, pur in presenza di determinate carenze dell’immobile, specifichi in modo estremamente chiaro e in buona fede l’oggetto delle obbligazioni che egli intende offrire a fronte di un corrispettivo da pattuirsi, escludendo, quindi, dal contratto prestazioni che l’immobile locato non è in grado di fornire</span></strong><span style="color: #141414">;</span></span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">d)</span><strong><span style="color: #141414">salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere eventuali autorizzazioni per l’uso del bene locato</span></strong><span style="color: #141414">, il che significa che, nel caso in cui il conduttore non ottenga poi la suddetta autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle particolari caratteristiche strutturali del bene locato (Cass. 8 giugno 2007, n° 13395 </span><a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/RassegnaCivile2007.pdf" target="_blank"><span style="color: #949494"><span style="color: blue">su Massimario Cassazione 2007 pag. 85</span></span></a><span style="color: #141414"> ). </span></span></span></span></p><p><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Per quanto, invece, riguarda gli interventi che sono imposti dalla legge all’immobile (</span></span><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">ad es. adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa dettata in tema di sicurezza</span></span></strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">), a prescindere dalla specifica attività svolta</span></span><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">, </span></span></strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">trattasi di </span></span><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">lavori da effettuarsi a cura e spese del locatore e, ove eseguiti invece dal conduttore con il consenso chiaro ed inequivoco del proprietario</span></span></strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">, possono ricondursi alla fattispecie dei</span></span><strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">miglioramenti</span></span></strong><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">(art. 1592 cod. civ.) con conseguente diritto per quest’ultimo di ottenere un indennizzo pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile apportato al bene al momento della riconsegna e, per patto contrattuale, una riduzione iniziale della misura del canone, tenuto conto delle opere di adeguamento che il conduttore si è accollato.</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studio gottardi, post: 321311, member: 52036"] Scusate ma non c'entra nulla quello che dice l'art. 6 del 37/08, visto che parla di locali ad uso abitativo (lo si può leggere benissimo sul riporto di bastimento) mentre qui si tratta di un attività commerciale con obbligo di progetto in quanto i centri estetici sono equiparati a studi medici di tipo 0 ovvero con apparecchi elettromedicali o elettromedicali ad uso estetico senza parti applicate direttamente sul paziente o di tipo 1 se si hanno parti applicate direttamente sul cliente. Quindi prima di tutto dipende da come è stato fatto il contratto di locazione perchè se il locatore lo ha dato come appartamento e roberta lo ha trasformato in attività tutte le spese sono a carico suo ivi compreso il progetto (spero per lei che lo abbia fatto) nel caso il locatore lo abbia affittato indicando già l'uso commerciale dell'immobile allora è il locaotre che avrebbe dovuto dare l'impianto a norma, vi sono alcune sentenza della cassazione in merito ad alcune problematiche tra cui la non concessione delle autorizzaioni che qui vi riporto: [FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][COLOR=#141414]a)[/COLOR][B][COLOR=#141414]l’obbligo del locatore si limita alla consegna di un immobile che presenti le qualità giuridiche idonee per l’uso convenuto[/COLOR][/B][COLOR=#141414], senza che ciò comporti anche l’onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste per l’esercizio della specifica attività richiesta dal conduttore [/COLOR][URL='http://www.leoneassociati.com/eventi-news.asp?idc=8'][COLOR=#949494][COLOR=blue](Cass. 25 gennaio 2011, n° 1735)[/COLOR][/COLOR][/URL][COLOR=#141414];[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT] [FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][COLOR=#141414]b) [B]sussiste[/B], invece, [B]la responsabilità[/B] del locatore nei confronti del conduttore [B]per il mancato rilascio di specifiche autorizzazioni quando la destinazione particolare dell’immobile abbia formato oggetto di specifica pattuizione contrattuale[/B], vale a dire di un preciso obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento del bene in rapporto all’uso che si è convenuto (Cass. 27 marzo 2009, n° 7550);[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT] [FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][COLOR=#141414]c) la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità dell’immobile sotto il profilo edilizio e, in particolare, della sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore, sempre che il conduttore non sia stato adeguatamente e preventivamente informato della situazione di fatto e che l’abbia consapevolmente accettata nello stato in cui risultava al momento della consegna [/COLOR][URL='http://avvrenatodisa.wordpress.com/2011/07/04/corte-di-cassazione-iii-sezione-sentenza-n-12286-del-762011-in-tema-di-locazione-di-immobili-la-mancanza-delle-concessioni-amministrative-o-delle-autorizzazioni-costituisce-inadempimento-del-lo/'][COLOR=#949494][COLOR=blue](Cass. 7 giugno 2011, n° 12286)[/COLOR][/COLOR][/URL][COLOR=#141414]: pertanto, [/COLOR][B][COLOR=#141414]non è affetta da nullità una clausola in cui il locatore, pur in presenza di determinate carenze dell’immobile, specifichi in modo estremamente chiaro e in buona fede l’oggetto delle obbligazioni che egli intende offrire a fronte di un corrispettivo da pattuirsi, escludendo, quindi, dal contratto prestazioni che l’immobile locato non è in grado di fornire[/COLOR][/B][COLOR=#141414];[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT] [FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][COLOR=#141414]d)[/COLOR][B][COLOR=#141414]salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere eventuali autorizzazioni per l’uso del bene locato[/COLOR][/B][COLOR=#141414], il che significa che, nel caso in cui il conduttore non ottenga poi la suddetta autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle particolari caratteristiche strutturali del bene locato (Cass. 8 giugno 2007, n° 13395 [/COLOR][URL='http://www.cortedicassazione.it/Documenti/RassegnaCivile2007.pdf'][COLOR=#949494][COLOR=blue]su Massimario Cassazione 2007 pag. 85[/COLOR][/COLOR][/URL][COLOR=#141414] ). 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