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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 614871" data-attributes="member: 10285"><p>La clausola sospensiva è prevista dall' art. 1353 del C.C. essa è una clausola che pone l'efficacia del contratto all'avverarsi o meno della condizione indicata. È buona norma, nel caso di condizione ottenimento mutuo, indicare nel dettaglio le possibili variabili ( es. Rata troppo onerosa, importo troppo basso rispetto alla richiesta e/o effettiva possibilità di coprire il restante importo con la propria disponibilità economica) in mancanza di queste, rendendola generica... come nel tuo caso... La condizione sospensiva perde efficacia con l'ottenimento del mutuo, il contratto assume gli effetti propri e il negozio della compravendita si è perfezionato. Premesso che un contratto preliminare o una proposta di acquisto, che è subordinata ad una clausola sospensiva non prevede il versamento di nessuna caparra ( il contratto non ha ancora efficacia se non si realizza la clausola) il problema per te nascerà nel momento in cui ti approveranno il mutuo a condizioni per te non fruibili e/o sostenibili, perché la clausola ha perso efficacia ( la condizione si è avverta perché il mutuo ti è stato concesso) mentre il contratto o proposta si è formato, per cui devi rispettare i termini contrattuali da te sottoscritti, in mancanza di ciò diventi inadempiente e devi solo sperare in una soluzione bonaria o transattiva. Spero di essere stato chiaro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 614871, member: 10285"] La clausola sospensiva è prevista dall' art. 1353 del C.C. essa è una clausola che pone l'efficacia del contratto all'avverarsi o meno della condizione indicata. È buona norma, nel caso di condizione ottenimento mutuo, indicare nel dettaglio le possibili variabili ( es. Rata troppo onerosa, importo troppo basso rispetto alla richiesta e/o effettiva possibilità di coprire il restante importo con la propria disponibilità economica) in mancanza di queste, rendendola generica... come nel tuo caso... La condizione sospensiva perde efficacia con l'ottenimento del mutuo, il contratto assume gli effetti propri e il negozio della compravendita si è perfezionato. Premesso che un contratto preliminare o una proposta di acquisto, che è subordinata ad una clausola sospensiva non prevede il versamento di nessuna caparra ( il contratto non ha ancora efficacia se non si realizza la clausola) il problema per te nascerà nel momento in cui ti approveranno il mutuo a condizioni per te non fruibili e/o sostenibili, perché la clausola ha perso efficacia ( la condizione si è avverta perché il mutuo ti è stato concesso) mentre il contratto o proposta si è formato, per cui devi rispettare i termini contrattuali da te sottoscritti, in mancanza di ciò diventi inadempiente e devi solo sperare in una soluzione bonaria o transattiva. Spero di essere stato chiaro. [/QUOTE]
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