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Testo
<blockquote data-quote="josko" data-source="post: 637599" data-attributes="member: 76622"><p><strong><u>L’art. 4 D.lgs. 122/05 – gli elementi della fattispecie.</u></strong></p><p>L’art. 4 stabilisce che “<em>Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.</em>”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="josko, post: 637599, member: 76622"] [B][U]L’art. 4 D.lgs. 122/05 – gli elementi della fattispecie.[/U][/B] L’art. 4 stabilisce che “[I]Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.[/I]”. [/QUOTE]
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