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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Continui ritardi nel pagamento del canone mensile di una locazione commerciale
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 51797" data-attributes="member: 776"><p>Sollecito pagamento</p><p></p><p>Raccomandata A.R.</p><p>Egregio</p><p>___________________________</p><p>via _________________ n._____</p><p>_______ ______________ (___)</p><p>OGGETTO: sollecito di pagamento canone di locazione immobile sito a _______________ in via</p><p>____________________ n._____.</p><p>Io sottoscritt_ ______________________, in qualità di proprietario dell’appartamento sito a</p><p>________________ in via ______________________ n. ________, da lei condotto in forza di</p><p>contratto del __/__/__ registrato a ____________ il __/__/__ al n. __________, Le sollecito il</p><p>pronto pagamento dei canoni arretrati qui di seguito elencati:</p><p>mese di ________________ €.-_______,__-;</p><p>mese di ________________ €.-_______,__-;</p><p>mese di ________________ €.-_______,__-.</p><p>Per un totale di €.-_______,__-.</p><p>Mi preme avvertirLa che, trascorsi inutilmente giorni 10 dalla ricezione della presente, sarò</p><p>costretto a dare incarico ad un legale per la riscossione coattiva dei canoni arretrati, con</p><p>conseguente aggravio di spese a Vostro carico.</p><p>Distinti saluti,</p><p>____________ lì _________</p><p>Firma</p><p>___________________________</p><p></p><p>Legge 392/78 - Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani</p><p>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211-</p><p>Articoli ancora in vigore riferiti sia alle locazioni abitative che a quelle comemrciali</p><p><strong><u>Art. 5</u></strong></p><p><em><strong>Inadempimento del conduttore</strong></em></p><p>Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla</p><p>scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando</p><p>l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai</p><p>sensi dell’articolo 1455 del codice civile.</p><p><strong><u>Art. 55</u></strong></p><p><em><strong>Termine per il pagamento dei canoni scaduti</strong></em></p><p>La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere</p><p>sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla</p><p>prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati</p><p>sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal</p><p>giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di</p><p>difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia</p><p>l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere</p><p>sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di</p><p>cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è</p><p>conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del</p><p>contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il</p><p>pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 51797, member: 776"] Sollecito pagamento Raccomandata A.R. Egregio ___________________________ via _________________ n._____ _______ ______________ (___) OGGETTO: sollecito di pagamento canone di locazione immobile sito a _______________ in via ____________________ n._____. Io sottoscritt_ ______________________, in qualità di proprietario dell’appartamento sito a ________________ in via ______________________ n. ________, da lei condotto in forza di contratto del __/__/__ registrato a ____________ il __/__/__ al n. __________, Le sollecito il pronto pagamento dei canoni arretrati qui di seguito elencati: mese di ________________ €.-_______,__-; mese di ________________ €.-_______,__-; mese di ________________ €.-_______,__-. Per un totale di €.-_______,__-. Mi preme avvertirLa che, trascorsi inutilmente giorni 10 dalla ricezione della presente, sarò costretto a dare incarico ad un legale per la riscossione coattiva dei canoni arretrati, con conseguente aggravio di spese a Vostro carico. Distinti saluti, ____________ lì _________ Firma ___________________________ Legge 392/78 - Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211- Articoli ancora in vigore riferiti sia alle locazioni abitative che a quelle comemrciali [B][U]Art. 5[/U][/B] [I][B]Inadempimento del conduttore[/B][/I] Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile. [B][U]Art. 55[/U][/B] [I][B]Termine per il pagamento dei canoni scaduti[/B][/I] La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto. [/QUOTE]
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