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<blockquote data-quote="Rober" data-source="post: 32594" data-attributes="member: 8039"><p>Buongiorno <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> </p><p>Direi che il riferimento dovrebbe essere l'art. 533 del codice civile che regola l'azione di petizione ereditaria.</p><p>(1. L'erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.</p><p>2.L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.).</p><p>Questo articolo mette in evidenza che in caso di azioni legali da parte di eredi che abbiano subito una violazione del loro diritto, si può verificare l'annullamento della donazione e delle eventuali compravendite che si siano verificate entro i 20 anni successivi alla trascrizione dell'atto di donazione. In questa eventualità, l'azione legale degli eredi produrrebbe anche l'inefficacia della garanzia ipotecaria iscritta successivamente. Ciò che porta le banche a non finanziare la compravendita di immobili pervenuti per donazione, onde evitare il rischio di perdita di efficacia della garanzia ipotecaria del loro credito.</p><p>Nel caso esposto, la nuda proprietà è stata acquisita per donazione nel 1985, e 23 anni dopo, nel 2008, col decesso dell'usufruttuario il donatario ha acquistato il pieno di diritto di proprietà sull'immobile. Di conseguenza, nel caso di vendita del diritto di proprietà sull'immobile, l'iscrizione ipotecaria a garanzia del diritto di credito della banca manterrebbe tutta la sua efficacia anche in caso di esercizio della imprescrittibile azione di petizione di eventuali eredi.</p><p>Per questo motivo l'Agente Immobiliare "ha sempre ribadito che non vi erano problemi al riguardo" e si è correttamente specificato nel compromesso di vendita che quest'ultima si sarebbe conclusa ricorrendo al finanziamento bancario.</p><p>L'unica cosa che risulta poco chiara in questa operazione <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /> è come mai, anche al fine di sgombrare il campo da inutili preoccupazioni :? , non sia stato richiesto e ottenuto il benestare preliminare della banca che dovrà finanziare questo specifico acquisto.</p><p>Ciao <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rober, post: 32594, member: 8039"] Buongiorno :) :) Direi che il riferimento dovrebbe essere l'art. 533 del codice civile che regola l'azione di petizione ereditaria. (1. L'erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. 2.L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.). Questo articolo mette in evidenza che in caso di azioni legali da parte di eredi che abbiano subito una violazione del loro diritto, si può verificare l'annullamento della donazione e delle eventuali compravendite che si siano verificate entro i 20 anni successivi alla trascrizione dell'atto di donazione. In questa eventualità, l'azione legale degli eredi produrrebbe anche l'inefficacia della garanzia ipotecaria iscritta successivamente. Ciò che porta le banche a non finanziare la compravendita di immobili pervenuti per donazione, onde evitare il rischio di perdita di efficacia della garanzia ipotecaria del loro credito. Nel caso esposto, la nuda proprietà è stata acquisita per donazione nel 1985, e 23 anni dopo, nel 2008, col decesso dell'usufruttuario il donatario ha acquistato il pieno di diritto di proprietà sull'immobile. Di conseguenza, nel caso di vendita del diritto di proprietà sull'immobile, l'iscrizione ipotecaria a garanzia del diritto di credito della banca manterrebbe tutta la sua efficacia anche in caso di esercizio della imprescrittibile azione di petizione di eventuali eredi. Per questo motivo l'Agente Immobiliare "ha sempre ribadito che non vi erano problemi al riguardo" e si è correttamente specificato nel compromesso di vendita che quest'ultima si sarebbe conclusa ricorrendo al finanziamento bancario. L'unica cosa che risulta poco chiara in questa operazione :o :o è come mai, anche al fine di sgombrare il campo da inutili preoccupazioni :? , non sia stato richiesto e ottenuto il benestare preliminare della banca che dovrà finanziare questo specifico acquisto. Ciao :) [/QUOTE]
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