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Testo
<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 456846" data-attributes="member: 45256"><p>Art. 9 legge n. 392/78:</p><p><em>Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. </em></p><p><em></em></p><p><em>Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. </em></p><p><em></em></p><p><em><strong>Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6</strong></em></p><p><em></em></p><p><em><u><span style="font-size: 18px"><strong><a href="http://www.condominioweb.com/il-compenso-dellamministratore-di-condominio-niente-onorari-aggiuntivi-per-lamministratore-in-quanto.1880" target="_blank">Le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore</a></strong> </span></u>del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività <u><span style="font-size: 18px">non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile</span></u>, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo. </em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 456846, member: 45256"] Art. 9 legge n. 392/78: [I]Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. [/I] [I] [B]Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6[/B] [U][SIZE=5][B][URL='http://www.condominioweb.com/il-compenso-dellamministratore-di-condominio-niente-onorari-aggiuntivi-per-lamministratore-in-quanto.1880']Le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore[/URL][/B] [/SIZE][/U]del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività [U][SIZE=5]non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile[/SIZE][/U], sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo. [/I] [/QUOTE]
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