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Contratti di locazione a canone concordato
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Testo
<blockquote data-quote="tore.mileto" data-source="post: 598631" data-attributes="member: 60844"><p>Poiché avevo alcune perplessità in merito ai contratti di locazione a canone concordato ho rivolto alcuni quesiti all'Agenzia delle entrate. Ritenendo che l'argomento possa interessare, di seguito trascrivo il mio quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate:</p><p>Testo richiesta informazioni:</p><p>buongiorno, chiedo cortesemente di sapere se, per godere delle agevolazioni fiscali previste col regime della cedolare secca e canone concordato, sia necessario:</p><p>a) redigere il contratto di locazione utilizzando obbligatoriamente l'allegato al decreto interministeriale del 16/01/2017 del min. infrastrutture;</p><p>b) ottenere sul calcolo dell'affitto la vidimazione da parte di una associazione che abbia sottoscritto i patti territoriali;</p><p>c) se tale vidimazione debba essere apportata, oltre che sul prospetto di calcolo, anche sul contratto firmato dalle parti.</p><p>ringrazio e porgo distinti saluti.</p><p>salvatore mileto</p><p></p><p>Testo risposta:</p><p>Gentile signor Mileto.</p><p>In merito alla stipula dei contratti a canone concordato, pur non essendo la questione di natura fiscale, la informiamo che gli stessi vanno stipulati utilizzando lo schema contrattuale di cui all’allegato A del DM 16/01/2017.</p><p>Riguardo, invece, agli aspetti prettamente fiscali la informiamo che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ nella stipula dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’acquisizione dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.</p><p>L’attestazione può anche non essere apportata direttamente sul contratto ma va conservata in allegato allo stesso, e può essere allegata in sede di registrazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro.</p><p>Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.it</a> nella sezione “Normativa e prassi”.</p><p>Cordiali saluti.</p><p></p><p></p><p>Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tore.mileto, post: 598631, member: 60844"] Poiché avevo alcune perplessità in merito ai contratti di locazione a canone concordato ho rivolto alcuni quesiti all'Agenzia delle entrate. Ritenendo che l'argomento possa interessare, di seguito trascrivo il mio quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate: Testo richiesta informazioni: buongiorno, chiedo cortesemente di sapere se, per godere delle agevolazioni fiscali previste col regime della cedolare secca e canone concordato, sia necessario: a) redigere il contratto di locazione utilizzando obbligatoriamente l'allegato al decreto interministeriale del 16/01/2017 del min. infrastrutture; b) ottenere sul calcolo dell'affitto la vidimazione da parte di una associazione che abbia sottoscritto i patti territoriali; c) se tale vidimazione debba essere apportata, oltre che sul prospetto di calcolo, anche sul contratto firmato dalle parti. ringrazio e porgo distinti saluti. salvatore mileto Testo risposta: Gentile signor Mileto. In merito alla stipula dei contratti a canone concordato, pur non essendo la questione di natura fiscale, la informiamo che gli stessi vanno stipulati utilizzando lo schema contrattuale di cui all’allegato A del DM 16/01/2017. Riguardo, invece, agli aspetti prettamente fiscali la informiamo che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ nella stipula dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’acquisizione dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. L’attestazione può anche non essere apportata direttamente sul contratto ma va conservata in allegato allo stesso, e può essere allegata in sede di registrazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro. Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito [URL='http://www.agenziaentrate.gov.it']www.agenziaentrate.gov.it[/URL] nella sezione “Normativa e prassi”. Cordiali saluti. Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000. [/QUOTE]
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