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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto 3+2 cosa succede in caso non venga data disdetta?
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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 421246" data-attributes="member: 53081"><p>Ciao Naoto,</p><p>ti riporto l'art. 2 comma 5 Legge 431/1998, che disciplina appunto il caso:</p><p>"<em>5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. </em><strong><em>Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni</em></strong>".</p><p>In assenza di raccomandata inviata nel termine dei sei mesi antecedenti, la locazione si è rinnovata alle stesse condizioni (triennio + eventuale biennio al medesimo canone di locazione).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 421246, member: 53081"] Ciao Naoto, ti riporto l'art. 2 comma 5 Legge 431/1998, che disciplina appunto il caso: "[I]5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. [/I][B][I]Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni[/I][/B]". In assenza di raccomandata inviata nel termine dei sei mesi antecedenti, la locazione si è rinnovata alle stesse condizioni (triennio + eventuale biennio al medesimo canone di locazione). [/QUOTE]
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