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Contratto 3+2: quale preavviso del conduttore per lasciare alla prima scadenza ?
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<blockquote data-quote="james3" data-source="post: 59069" data-attributes="member: 13059"><p>Ciao mi riallaccio al tuo commento copiandoti l'intervento di un altro utente al fine di fare chiarezza sulla questione</p><p></p><p><em>Chi ha detto questo non ha letto correttamente l'art. 3 comma 6 e l'art 13.</em></p><p><em>Analizziamo se c'è qualche articolo che vieta al conduttore di pattuire a contratto un recesso in modi e tempi differenti da quanto previsto dall'art 3 comma 6.</em></p><p><em>L'art 3 comma 6 definisce unicamente un diritto del conduttore. Cioè la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi e gravi motivi.</em></p><p><em>Questo articolo è sempre valido anche se non presente a contratto e inderogabile.</em></p><p><em>L'art 3 comma 6 però non dice nulla relativamente ad altre possibilità o divieti pattuiti espressamente nel contratto.</em></p><p><em>Non c'è scritto: "il conduttore può recedere "unicamente " con preavviso di 6 mesi e gravi motivi, ma dice soltante che "può recedere, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di 6 mesi."</em></p><p><em><strong>Qualunque altra soluzione pattuita a contratto non viene assolutamente vietata dall'art. 3 comma 6.</strong></em></p><p><em>Passiamo ora all'art 13 comma 3 che definisce quali sono i patti contrari alla legge e quindi cosa non può essere derogato:</em></p><p><em>3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.</em></p><p><em>L'art. 3 richiama unicamente la durata prevista dal contratto come definita nell'art 2 comma 1 (il cui articolo richiama l'art 3 solo per quanto riguarda il diniego di rinnovo da parte del locatore alla prima scadenza).</em></p><p><em>Anche l'articolo 13 non pone quindi nessun limite o obbligo al conduttore di poter pattuire un recesso anticipato differente da quanto la legge gli concede (potrebbe anche pattuire per assurdo a contratto un recesso di 12 mesi senza gravi motivi, ma varrebbe in aggiunta sempre e comunque anche l'art3 con la possibilità di recedere in 6 mesi con gravi motivi)</em></p><p><em>Alla luce di quanto nei 2 articoli sopra riportati, pattuire a contratto un recesso anticipato da parte del conduttore di modi e tempi diversi in aggiunta a quanto già concesso dall'art. 3 comma 6 non è assolutamente vietato dalla 431.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="james3, post: 59069, member: 13059"] Ciao mi riallaccio al tuo commento copiandoti l'intervento di un altro utente al fine di fare chiarezza sulla questione [I]Chi ha detto questo non ha letto correttamente l'art. 3 comma 6 e l'art 13. Analizziamo se c'è qualche articolo che vieta al conduttore di pattuire a contratto un recesso in modi e tempi differenti da quanto previsto dall'art 3 comma 6. L'art 3 comma 6 definisce unicamente un diritto del conduttore. Cioè la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi e gravi motivi. Questo articolo è sempre valido anche se non presente a contratto e inderogabile. L'art 3 comma 6 però non dice nulla relativamente ad altre possibilità o divieti pattuiti espressamente nel contratto. Non c'è scritto: "il conduttore può recedere "unicamente " con preavviso di 6 mesi e gravi motivi, ma dice soltante che "può recedere, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di 6 mesi." [B]Qualunque altra soluzione pattuita a contratto non viene assolutamente vietata dall'art. 3 comma 6.[/B] Passiamo ora all'art 13 comma 3 che definisce quali sono i patti contrari alla legge e quindi cosa non può essere derogato: 3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. L'art. 3 richiama unicamente la durata prevista dal contratto come definita nell'art 2 comma 1 (il cui articolo richiama l'art 3 solo per quanto riguarda il diniego di rinnovo da parte del locatore alla prima scadenza). Anche l'articolo 13 non pone quindi nessun limite o obbligo al conduttore di poter pattuire un recesso anticipato differente da quanto la legge gli concede (potrebbe anche pattuire per assurdo a contratto un recesso di 12 mesi senza gravi motivi, ma varrebbe in aggiunta sempre e comunque anche l'art3 con la possibilità di recedere in 6 mesi con gravi motivi) Alla luce di quanto nei 2 articoli sopra riportati, pattuire a contratto un recesso anticipato da parte del conduttore di modi e tempi diversi in aggiunta a quanto già concesso dall'art. 3 comma 6 non è assolutamente vietato dalla 431. [/I] [/QUOTE]
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