elaste

Nuovo Iscritto
buonasera a tutti!!
spero tanto mi possiate dare una mano:
sono conduttore di un appartamento uso abitazione con contratto d'affitto agevolato 3+2 stipulato nel sett-2007.
il 31/08/2010 è la prima scadenza dei tre anni e contestualmente mi si presenta l'opportunità di acquistare un appartam in un'altro comune, dunque coglierei l'occasione per lasciare l'appartamento al 31/08/2010.
il contratto cita:
..."Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso la opere di cui all'articolo 3. ovvero vendere...."

nulla è specificato su tempistica e modalità per l'interruzione da parte del conduttore....
si parla però della condizione di "concordare" sul rinnovo del bimestre successivo previsto....
naturalm farò una raccomandata, ma vorrei capire quali sono i miei doveri e a quali conseguenze andrei incontro.
vi ringrazio fin d'ora per quanto potrete fare!
saluti. stefania
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 )

<<E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.>>
 

elaste

Nuovo Iscritto
intanto grazie per la tempestività!!
da cosa ho letto in giro il preavviso indipendentem dalla "fase" del contratto è di 6mesi e me lo stai confermando....mentre naturalmente speravo in una tempistica ridotta visto il coincidere della data di uscita con la scadenza del contratto...

-qual'è la tempistica e modalità in cui si potrebbe presentare la situazione descritta sui contratti: "ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo" ...?

-lasciando un preavviso di 2,5mesi a cosa vado incontro?
-il "grave motivo" può essere un nuovo impegno economico (mutuo) che non consente il pagamento dell'affitto? vorrei evitare di dover inventare cose....

chiedo scusa se esagero con le domande, ma spero possiate comprendere ....
ancora grazie e saluti
stefania
 

james3

Membro Attivo
Privato Cittadino
si però ti può obbligare attraverso un ingiunzione di pagamento a corrispondergli le 6 mensilità di preavviso a meno che nel frattempo non ha già trovato un altro inquilino

saluti
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...la legge prevede ALMENO 6 mesi di preavviso, ipotesi diverse non sono legalmente valide.
Ricordiamoci che le deroghe alla legge le può fare SOLO il legislatore!
 

elaste

Nuovo Iscritto
dunque significa che dando il preavviso oggi mi obbligo a pagare l'affitto fino a dicembre, capisco bene?

i padroni di casa si sono sempre dimostrati persone ragionevoli... nel caso trovassimo un accordo sarebbe valida una scrittura controfirmata da loro che prevede un preavviso inferiore? una specie di liberatoria es. a tre/quattro mesi?
da quello che mi ha scritto max matteo forse no....
potete confermarmelo?

intanto approfitto per ringraziare tutti..
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
tra persone ragionevoli non c'è bisogno di nessuna scrittura.
Per motivi personali devi andare via tra due-tre mesi, prima di inviare una raccomandata, invita i proprietari a prendere un caffè, esponi le tue vere motivazioni, certamente trovererte una soluzione che soddisfa entrambi.
Auguri per l'acquisto.
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in quello che scrivevo intendevo che se nel contratto ci fosse indicato un termine inferiore ai 6 mesi non sarebbe da considerarsi valido in quanto deroga alla legge e come indicavo prima le deroghe possono essere fatte solo dal legislatore.
In caso di risoluzione del contratto un accordo tra locatore e locatario nel quale le parti raggiungano un'intesa per una risoluzione del rapporto di locazione con un preavviso inferiore ai sei mesi tale accordo -ovviamente siglato da entrambi- è da ritenersi perfettamente lecito nonché valido.
 

james3

Membro Attivo
Privato Cittadino
...la legge prevede ALMENO 6 mesi di preavviso, ipotesi diverse non sono legalmente valide.
Ricordiamoci che le deroghe alla legge le può fare SOLO il legislatore!

Ciao mi riallaccio al tuo commento copiandoti l'intervento di un altro utente al fine di fare chiarezza sulla questione

Chi ha detto questo non ha letto correttamente l'art. 3 comma 6 e l'art 13.
Analizziamo se c'è qualche articolo che vieta al conduttore di pattuire a contratto un recesso in modi e tempi differenti da quanto previsto dall'art 3 comma 6.
L'art 3 comma 6 definisce unicamente un diritto del conduttore. Cioè la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi e gravi motivi.
Questo articolo è sempre valido anche se non presente a contratto e inderogabile.
L'art 3 comma 6 però non dice nulla relativamente ad altre possibilità o divieti pattuiti espressamente nel contratto.
Non c'è scritto: "il conduttore può recedere "unicamente " con preavviso di 6 mesi e gravi motivi, ma dice soltante che "può recedere, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di 6 mesi."
Qualunque altra soluzione pattuita a contratto non viene assolutamente vietata dall'art. 3 comma 6.
Passiamo ora all'art 13 comma 3 che definisce quali sono i patti contrari alla legge e quindi cosa non può essere derogato:
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
L'art. 3 richiama unicamente la durata prevista dal contratto come definita nell'art 2 comma 1 (il cui articolo richiama l'art 3 solo per quanto riguarda il diniego di rinnovo da parte del locatore alla prima scadenza).
Anche l'articolo 13 non pone quindi nessun limite o obbligo al conduttore di poter pattuire un recesso anticipato differente da quanto la legge gli concede (potrebbe anche pattuire per assurdo a contratto un recesso di 12 mesi senza gravi motivi, ma varrebbe in aggiunta sempre e comunque anche l'art3 con la possibilità di recedere in 6 mesi con gravi motivi)
Alla luce di quanto nei 2 articoli sopra riportati, pattuire a contratto un recesso anticipato da parte del conduttore di modi e tempi diversi in aggiunta a quanto già concesso dall'art. 3 comma 6 non è assolutamente vietato dalla 431.
 

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