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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto affitto magazzino C2 con ristrutturazioni a carico dei locatari: quale durata?
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Testo
<blockquote data-quote="Sep" data-source="post: 84642" data-attributes="member: 10693"><p>La domanda iniziale era : " I locatari vorrebbero farne uso di sala prove e sala di incisione ... " L'art. 27 della Legge 392/78 già citato recita testualmente : " La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate :</p><p>1) industriali, commerciali, artigianali </p><p>2) di interesse turistico .......</p><p>La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo"</p><p>L'art. 42 della stessa Legge recita : " I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, asistenziali, culturali e scolastiche ......................., hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27."</p><p>Ora, ammesso ma non concesso che l'attività di sala prove e sala di incisione si configuri come attività commerciale, si tratterebbe comunque di attività ricreativa e, quindi, il contratto di locazione ricade sempre sotto l'imperativo dell'art. 27 come già citato-</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sep, post: 84642, member: 10693"] La domanda iniziale era : " I locatari vorrebbero farne uso di sala prove e sala di incisione ... " L'art. 27 della Legge 392/78 già citato recita testualmente : " La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate : 1) industriali, commerciali, artigianali 2) di interesse turistico ....... La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo" L'art. 42 della stessa Legge recita : " I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, asistenziali, culturali e scolastiche ......................., hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27." Ora, ammesso ma non concesso che l'attività di sala prove e sala di incisione si configuri come attività commerciale, si tratterebbe comunque di attività ricreativa e, quindi, il contratto di locazione ricade sempre sotto l'imperativo dell'art. 27 come già citato- [/QUOTE]
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