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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 272045" data-attributes="member: 31598"><p>Quoto la marziana. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> <span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: black">Con l’abrogazione dell’art. 24 della legge n°392/1978 (ad opera dell’art. 14, comma 4 della legge n°431 del 1998), è venuta meno la disciplina inderogabile che fissava il limite del 75% dell’adeguamento ISTAT nelle locazioni ad uso abitativo.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Pertanto, le parti hanno piena libertà di stabilire se inserire o meno una clausola contrattuale che preveda tale aggiornamento. La conseguenza immediata di tutto ciò è che, qualora il conduttore e il locatore abbiano deciso di regolare il loro rapporto giuridico, non prevedendo nel contratto (sia questo concordato o “libero”), in regime ordinario, l’aggiornamento del canone, il locatore non potrà richiedere al conduttore una variazione dell’affitto. In sostanza l’adeguamento dell’indice ISTAT rimane unicamente una clausola contrattuale, e non già di legge, trattandosi, infatti, di una pattuizione frutto non di una prederminazione legislativa, ma dell’incontro, nell’economia del rapporto, dell’offerta e della domanda.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 272045, member: 31598"] Quoto la marziana. :) [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=black]Con l’abrogazione dell’art. 24 della legge n°392/1978 (ad opera dell’art. 14, comma 4 della legge n°431 del 1998), è venuta meno la disciplina inderogabile che fissava il limite del 75% dell’adeguamento ISTAT nelle locazioni ad uso abitativo.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=3]Pertanto, le parti hanno piena libertà di stabilire se inserire o meno una clausola contrattuale che preveda tale aggiornamento. La conseguenza immediata di tutto ciò è che, qualora il conduttore e il locatore abbiano deciso di regolare il loro rapporto giuridico, non prevedendo nel contratto (sia questo concordato o “libero”), in regime ordinario, l’aggiornamento del canone, il locatore non potrà richiedere al conduttore una variazione dell’affitto. In sostanza l’adeguamento dell’indice ISTAT rimane unicamente una clausola contrattuale, e non già di legge, trattandosi, infatti, di una pattuizione frutto non di una prederminazione legislativa, ma dell’incontro, nell’economia del rapporto, dell’offerta e della domanda.[/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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