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Contratto Casa famiglia senza scopo di lucro?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 441730" data-attributes="member: 31598"><p>Mi mancano alcuni pezzi del puzzle. Ad ogni modo, provo comunque ad intervenire (fuori tempo massimo) per dire un paio di cose. Se il locatore concede un immobile, come mi pare di capire, ad un ente non commerciale che gestirà - come da titolo della discussione - una casa famiglia (non entro nel merito di eventuali nulla osta richiesti dai vari enti), con la finalità di accudire minori, anziani, persone con problematiche psico-sociali ecc., il contratto di locazione concluso ricade nella disciplina dettata dall’art. 42 della legge n°392/1978, essendo relativo ad un immobile urbano adibito ad attività assistenziali.</p><p></p><p>Tali locazioni hanno la stessa durata di quelle disciplinate dall’art. 27 della stessa legge (attività industriali, commerciali, artigianali, di lavoro autonomo e libero professionali, di interesse turistico), in quanto l’attività esercitata all’interno dei locali ha particolare rilievo sociale, sicché i relativi rapporti locativi godono anch’essi della tutela prevista per le attività economico-produttive circa la durata minima inderogabile di 6 anni del contratto (rinnovabile). </p><p></p><p>A tali particolari contratti, però, non si applicano le norme sul diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40), sulla tutela dell’avviamento commerciale (art. 34) e del riscatto (art. 39), salvo che l’attività esercitata, pur avendo finalità assistenziali, abbia fine di lucro (ma non sembrerebbe questa la fattispecie in esame), nel qual caso prevale la diversa qualificazione commerciale: è la mancanza di profitto e imprenditoriali dell’attività svolta nell’immobile oggetto del contratto che distingue la locazione da art. 42 da quelle individuate dall’art. 27.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 441730, member: 31598"] Mi mancano alcuni pezzi del puzzle. Ad ogni modo, provo comunque ad intervenire (fuori tempo massimo) per dire un paio di cose. Se il locatore concede un immobile, come mi pare di capire, ad un ente non commerciale che gestirà - come da titolo della discussione - una casa famiglia (non entro nel merito di eventuali nulla osta richiesti dai vari enti), con la finalità di accudire minori, anziani, persone con problematiche psico-sociali ecc., il contratto di locazione concluso ricade nella disciplina dettata dall’art. 42 della legge n°392/1978, essendo relativo ad un immobile urbano adibito ad attività assistenziali. Tali locazioni hanno la stessa durata di quelle disciplinate dall’art. 27 della stessa legge (attività industriali, commerciali, artigianali, di lavoro autonomo e libero professionali, di interesse turistico), in quanto l’attività esercitata all’interno dei locali ha particolare rilievo sociale, sicché i relativi rapporti locativi godono anch’essi della tutela prevista per le attività economico-produttive circa la durata minima inderogabile di 6 anni del contratto (rinnovabile). A tali particolari contratti, però, non si applicano le norme sul diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40), sulla tutela dell’avviamento commerciale (art. 34) e del riscatto (art. 39), salvo che l’attività esercitata, pur avendo finalità assistenziali, abbia fine di lucro (ma non sembrerebbe questa la fattispecie in esame), nel qual caso prevale la diversa qualificazione commerciale: è la mancanza di profitto e imprenditoriali dell’attività svolta nell’immobile oggetto del contratto che distingue la locazione da art. 42 da quelle individuate dall’art. 27. [/QUOTE]
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