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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 89539" data-attributes="member: 6214"><p>A parte l'esito pratico da te citato che chiuderebbe ogni discussione, e che condivido, mi rimane una curiosità diciamo giuridica.</p><p></p><p>Salvo specifiche pattuizioni verso il locatore e/o verso i colleghi, io dubito che un co-conduttore, una volta data disdetta separata e rispettato il preavviso, rimanga coobbligato in solido.</p><p>Credo invece, ma è una mia semplice deduzione, che ciò autorizzi il locatore a richiedere la rescissione del contratto agli altri sottoscrittori, salvo specifica ed espressa opzione di questi ultimi ad esercitare il subentro alle medesime condizioni.</p><p>(in fondo produce quasi lo stesso effetto che esplicitamente indichi nella tua clausola: solo che lo ritenevo automatico)</p><p></p><p>Mi ero trovato in passato ad aver affittato a due persone, di fatto socie di una società, un appartamento dove svolgevano un'attività di elaborazione dati per conto terzi.</p><p>Uno dei due si è ritirato, l'altro ha chiesto il subentro, e solo alla scadenza naturale del contratto in essere è stato riscritto un nuovo contratto. </p><p></p><p>La differenza starebbe quindi soprattutto sulla validità della durata: se c'è opzione di subentro si gode solo la durata residua.</p><p>Se c'è un nuovo contratto la durata si ricostituisce per intero </p><p></p><p>In poche parole: se uno studente si ritira, non è un problema (...!?) del locatore, ma lo è dei colleghi firmatari che se vogliono continuare a rimanere si fanno carico dell'intero canone. In caso di azione giudiziaria il locatore i soldi li chiede ai 3 rimasti. Nei confronti del 4° agirà il locatore od i colleghi rimasti? </p><p></p><p>Chi ha tempo di dare un parere in merito?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 89539, member: 6214"] A parte l'esito pratico da te citato che chiuderebbe ogni discussione, e che condivido, mi rimane una curiosità diciamo giuridica. Salvo specifiche pattuizioni verso il locatore e/o verso i colleghi, io dubito che un co-conduttore, una volta data disdetta separata e rispettato il preavviso, rimanga coobbligato in solido. Credo invece, ma è una mia semplice deduzione, che ciò autorizzi il locatore a richiedere la rescissione del contratto agli altri sottoscrittori, salvo specifica ed espressa opzione di questi ultimi ad esercitare il subentro alle medesime condizioni. (in fondo produce quasi lo stesso effetto che esplicitamente indichi nella tua clausola: solo che lo ritenevo automatico) Mi ero trovato in passato ad aver affittato a due persone, di fatto socie di una società, un appartamento dove svolgevano un'attività di elaborazione dati per conto terzi. Uno dei due si è ritirato, l'altro ha chiesto il subentro, e solo alla scadenza naturale del contratto in essere è stato riscritto un nuovo contratto. La differenza starebbe quindi soprattutto sulla validità della durata: se c'è opzione di subentro si gode solo la durata residua. Se c'è un nuovo contratto la durata si ricostituisce per intero In poche parole: se uno studente si ritira, non è un problema (...!?) del locatore, ma lo è dei colleghi firmatari che se vogliono continuare a rimanere si fanno carico dell'intero canone. In caso di azione giudiziaria il locatore i soldi li chiede ai 3 rimasti. Nei confronti del 4° agirà il locatore od i colleghi rimasti? Chi ha tempo di dare un parere in merito? [/QUOTE]
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