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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 330299" data-attributes="member: 40225"><p>L'Art 2 della legge 431/98 cita:</p><p>Art. 2.</p><p><em>(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).</em></p><p><em> 1. <u>Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni</u>, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.</em></p><p>Come vedi i primi 4 anni sono la durata MINIMA imposta per legge, nulla vieta quindi di stabilire un periodo superiore. Un contratto 8+4 per uso abitativo è quindi pienamente legale.</p><p>Per quanto riguarda invece l'opzione della cedolare secca, questa è indipendente dalla durata della locazione. QUindi se ne sussistono i presupposti è applicabile anche a un contratto 8+4.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 330299, member: 40225"] L'Art 2 della legge 431/98 cita: Art. 2. [I](Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).[/I] [I] 1. [U]Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni[/U], fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.[/I] Come vedi i primi 4 anni sono la durata MINIMA imposta per legge, nulla vieta quindi di stabilire un periodo superiore. Un contratto 8+4 per uso abitativo è quindi pienamente legale. Per quanto riguarda invece l'opzione della cedolare secca, questa è indipendente dalla durata della locazione. QUindi se ne sussistono i presupposti è applicabile anche a un contratto 8+4. [/QUOTE]
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